(previsto
dall'articolo 37, comma 1)
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Entro
5 anni
|
|
Minimi |
Massimi |
a)
Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come
componente di energia:
|
in
peso almeno il
|
50% |
65% |
b)
Rifiuti di imballaggi da riciclare:
|
in
peso almeno il
|
25% |
45% |
c)
Ciascun materiale di imballaggio da riciclare:
|
in
peso almeno il
|
15% |
25% |
Allegato
F
(previsto dall'articolo 43, comma 3)
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la
riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la
riciclabilità) degli imballaggi (6)
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli
imballaggi
Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume
e il peso al minimo necessario per garantire il necessario
livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il
prodotto imballato quanto per il consumatore.
Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in
modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il
riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i
rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione
dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di
metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come
costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi
componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con
riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o
nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle
operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono
inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti
simultaneamente:
le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in
condizioni di impiego normalmente prevedibili;
possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai
requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa
quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del
materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il
riciclaggio di una determinata percentuale in peso del materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili,
rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La
determinazione di tale percentuale può variare a seconda del
tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico
devono avere un valore calorifico minimo inferiore per
permettere di ottimizzare il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost
devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non
ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di
compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di
natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica,
termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del
compost risultante finisca per decomporsi in biossido di
carbonio, biomassa e acqua.
(6) Trattasi dell'allegato II alla direttiva
94/62/CE.
Allegato
G (7)
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base
alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (*)
(I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di
solido o di fango)
Allegato
G.1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche
elencate nell'allegato I e che consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da
altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi,
escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di
lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti
elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di
raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di
distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da
attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio
rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della
famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della
famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate
Allegato
G.2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati
nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come
solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad
esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli
previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui di decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in
agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di
gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti
elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti
domestici e aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei
costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle
caratteristiche elencate nell'allegato I
(*)
Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte
intenzionalmente.
(7)
Allegato previsto dall'articolo 1, comma 6 del Dlgs 389/1997.
Trattasi dell'allegato I alla direttiva 91/689/CEE.
Allegato
H (8)
Costituenti
che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali
rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I (*)
Rifiuti
aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nichel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di
calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio,
sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio
antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate
inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed
eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze
indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani
policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine
policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati
non altrimenti indicati nel presente allegato
(*) Alcune
ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi
dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.
(8)
Allegato previsto
dall'articolo 1, comma 6 del Dlgs 389/1997.
Trattasi dell'allegato II alla direttiva 91/689/CEE.
Allegato
I
(9)
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1
"Esplosivo": sostanze e preparati che possono
esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli
urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto
con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una
forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21·C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza
apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione
di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
accensione, o
gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione
normale, o
che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il
cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21·C e
inferiore o pari a 55·C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il
cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le
mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per
la salute di gravità limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le
sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per
la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto
con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione
distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi
vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi
come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la
frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o
un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di
dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad
un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche
sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano
o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più
settori dell'ambiente.
Note
1. L'attribuzione delle
caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto
tossico"), "nocivo", "corrosivo" e
"irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti
nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva
67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione
modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche
"cancerogeno", "teratogeno" e
"mutageno" e riguardo all'attuale stato delle
conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per
la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI
(parte II D) della direttiva 67/548/ CEE, nella versione
modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi
di prova
I metodi di prova sono
intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di
cui all'allegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V
della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive
direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la
direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e
sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti,
in particolare su quelli dell'OCSE.
(9)
Allegato previsto dall'articolo 1, comma 6 del Dlgs 389/1997.
Trattasi dell'allegato III alla direttiva 91/689/ CEE.

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