Legge
25 gennaio 1994, n. 70
(Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 1994 n. 24)
Norme
per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del
sistema di ecogestione e di audit ambientale.
Articolo
1
Modello unico di dichiarazione
1. Con DPR emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro
dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:
a) individuare ai fini della predisposizione di un
modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le
relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di
dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione
in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del Modello
Unico di Dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni
altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e
dalle relative norme di attuazione di cui alla lett. a) .
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta
con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi
al termine di cui al comma 1, il Modello Unico di Dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con
proprio decreto gli aggiornamenti del Modello Unico di
Dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni
individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.
Articolo
2
Presentazione del Modello Unico di Dichiarazione
1. Il Modello Unico di Dichiarazione è presentato alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
competente per il territorio, entro il termine stabilito dal
decreto di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a
trasmettere il Modello Unico di Dichiarazione alle diverse
amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'
Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere)
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina
i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per
l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge,
comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 3
e 4.
4. Il Modello Unico di Dichiarazione sostituisce ogni
altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione
obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle
relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 1.
5. Sui dati contenuti nel Modello Unico di Dichiarazione
in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il
diritto di accesso ai sensi del capo V della Legge 7 agosto
1990, n. 241.
Articolo
3
Raccolta statistica
1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di
programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con l'Uniocamere per la predisposizione,
l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta
statistica dei dati acquisiti sulla base del Modello Unico di
Dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base
regionale o per ambiti significativi di territorio.
2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene
anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi
dell'articolo 4.
3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(Enea) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle
leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi
dell'articolo1, comma 1,utilizzando i dati contenuti nella
raccolta statistica di cui al presente articolo.
Articolo
4
Controlli
1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli
previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonché dalle
leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui
alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero
della sanità promuovono, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la conclusione di accordi di
programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nel Modello Unico di Dichiarazione. I risultati dei
controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.
3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo
devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza
motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati
nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati.
(Omissis)
Articolo
6
Disposizioni transitorie
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo
1, comma 1, il Modello Unico di Dichiarazione, in sede di prima
applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli
obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative
norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla
presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione
del Modello Unico di Dichiarazione, in caso di obblighi
periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello
di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di
obblighi che abbiano carattere non periodico.
(Omissis)

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