Legge 25 gennaio 1994, n. 70

Legge 25 gennaio 1994, n. 70
(Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 1994 n. 24)

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

 

Articolo 1
Modello unico di dichiarazione
1.
Con DPR emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:
a) individuare ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lett. a) .
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Modello Unico di Dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del Modello Unico di Dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1. 

Articolo 2
Presentazione del Modello Unico di Dichiarazione
1.
Il Modello Unico di Dichiarazione è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il Modello Unico di Dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all' Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 3 e 4.
4. Il Modello Unico di Dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
5. Sui dati contenuti nel Modello Unico di Dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 3
Raccolta statistica
1.
Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Uniocamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del Modello Unico di Dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.
2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.
3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo1, comma 1,utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo. 

Articolo 4
Controlli
1.
Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonché dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel Modello Unico di Dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.
3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

(Omissis)

Articolo 6
Disposizioni transitorie
1.
In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il Modello Unico di Dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

(Omissis)