Dlgs
5 febbraio 1997, n.22
Note
(1) Il testo dell'articolo
117, comma 1, della Costituzione è il seguente:
"La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento
degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla
Regione; circoscrizioni comunali ; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale
e assistenza scolastica; musei e biblioteche di Enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee
automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti
e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti
lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia;
pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione".
(2) Il titolo della legge 8
giugno 1990, n. 142 è il seguente "Ordinamento delle
autonomie locali".
(2-bis)
Il termine del 1° gennaio 2000 previsto dall'articolo
5, comma 6 del Dlgs 22/1997 è stato prorogato dall'articolo 1,
comma 1 del Dl 30 dicembre 1999, n. 500 (Disposizioni urgenti
concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in
discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB,
nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie
necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto) sino
"all'emanazione del provvedimento di recepimento della
direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che
fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in
discarica dei rifiuti e in ogni caso non oltre il termine del 16
luglio 2001".
(3)
Il testo dell'articolo 12 (Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome) della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il
seguente:
"1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione
agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere
nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi
generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla
sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in
cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle
richieste dei presidenti delle Regioni e delle Province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o,
se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle Regioni a statuto
speciale e ordinario e dai presidenti delle Province autonome.
Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni
della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni
dello Stato o di Enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel
contingente della segreteria di personale delle Regioni o delle
Province autonome, il cui trattamento economico resta a carico
delle Regioni o delle Province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa
direttamente le Regioni e sulla determinazione degli obiettivi
di programmazione economica nazionale e della politica
finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni
previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni
statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra
lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti
infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla
elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano
le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio
dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della
Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi
valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed
alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione
mista Stato-Regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che
operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e
rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere
generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le
Regioni e Province autonome, determinando le modalità per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono
votare solo i presidenti delle Regioni e delle Province
autonome".
(4) Il titolo del Dl 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 novembre 1988, n. 475 è il seguente: "Disposizioni
urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali".
(5) Il titolo della legge 25
gennaio 1994, n. 70 è il seguente: "Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del
sistema di ecogestione di audit ambientale".
(6) Per il titolo si veda la
nota 5.
(7) Il testo dell'articolo
2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile è il seguente:
"È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura".
(8) Il testo dell'articolo
2083 (Piccoli imprenditori) del Codice civile è il seguente:
"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo,
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attività di raccolta professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia".
(9) Per il titolo si veda la
nota 5.
(10) Il testo dell'articolo
2 (Presentazione del modello unico di dichiarazione), comma 2,
della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (per il titolo si veda la
nota 5) è il seguente:
"2. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a
trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse
amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e
all'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere)".
(11) La direttiva 93/38/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, coordina le procedure di
appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti
che forniscono servizi di trasporto, nonché degli Enti che
operano nel settore delle telecomunicazioni.
(12) Il titolo del Dlgs 17
marzo 1995, n. 158 è il seguente: "Attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi".
(13) Il regolamento CEE n.
259/93, del Consiglio del 1· febbraio 1993, è relativo alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in
uscita dal suo territorio.
(14) L'articolo 19 del
regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13)
figura nel Titolo V (relativo alle importazioni di rifiuti nella
Comunità), Capitolo A (relativo ai rifiuti destinati allo
smaltimento) del medesimo regolamento. Il testo è il seguente:
"1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di
rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:
a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
b) da altri paesi
- aderenti alla convenzione di Basilea, o
- con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri,
hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili
con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11
della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni
di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e
secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri
anteriormente alla data di messa in applicazione del presente
regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in
conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che
contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che
i rifiuti provengono dal paese di spedizione e che lo
smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro
che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono
essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere
dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla
data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è
anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi
ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure
- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri
posteriormente alla data di messa in applicazione del presente
regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.
2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli
Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla
data di applicazione del presente regolamento, in casi
eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora
tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto
nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere
conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b),
terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati
alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di
messa in applicazione.
3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a
presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata
all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in
considerazione del fatto che non posseggono e non possono
ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature
necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo
metodi ecologicamente corretti.
4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione
di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere
che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente
corretti".
(15) Il testo dell'articolo
20 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la
nota 13) è il seguente:
"1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di
destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario
dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il
documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità
competente di destinazione.
Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica,
l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una
conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito
nella Comunità.
2. L'autorità competente di destinazione autorizza la
spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre
autorità competenti interessate.
L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di
trasporto previste al paragrafo 5.
3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le
autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità
possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
3.
Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni.
Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con
copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità.
4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni
dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di
autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di
rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.
Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle
competenti autorità di transito nella Comunità, al
destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità.
L'autorità competente di destinazione prende la decisione non
prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può,
tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del
consenso scritto delle altre autorità competenti.
L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione
apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.
5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella
Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere
dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al
trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere
comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti
interessate, non possono essere più rigorose di quelle
stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente
all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità
competente in questione.
6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il
notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità
competente di destinazione.
7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore
inserisce la data della spedizione e per il resto compila il
documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità
competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia
effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di
accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali
di ingresso nella Comunità.
Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un
esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro
di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.
Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle
apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne
conservano copia.
8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che
devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e
alle autorità competenti interessate copia del documento di
accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del
certificato di cui al paragrafo 9.
9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla
ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua
responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti al
notificatore e alle altre autorità competenti interessate.
Detto certificato è parte del documento che accompagna la
spedizione o è ad esso allegato".
(16) Si veda la nota 13.
(17) Il testo dell'articolo
27 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la
nota 13) è il seguente:
"1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo
d'applicazione del presente regolamento sono soggette al
deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione
corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi
di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o
ricupero.
2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova
mediante:
- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i
rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o
ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti;
- l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE)
n. 2823/87 della Commissione (Cfr. GU n. L 270 del 23.09.1987,
p. 1) attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità,
i rifiuti sono usciti dalla Comunità.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni
di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La
Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati
membri".
(18) l'articolo 33,
paragrafo 1, del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si
veda la nota 13) è il seguente:
"1. Possono essere poste a carico del notificatore le
opportune spese amministrative per l'espletamento della
procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per
analisi e controlli appropriati.
(19) Il testo dell'articolo
38 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la
nota 13) è il seguente:
"1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più
tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente
regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e
telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come
pure il timbro delle autorità competenti.
Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione
qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.
2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli
altri Stati membri e al segretariato della convenzione di
Basilea.
La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva
75/442/CEE".
(20) Il titolo del Dm 16
maggio 1989 è il seguente: "Criteri e linee guida per
l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da
parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di
bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione
delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n.
441, di conversione del Dl 31 agosto 1987, n. 361, come
modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del
Dl 9 settembre 1988, n. 397".
(21) Il titolo del Dpr 17
maggio 1988, n. 175 è il seguente: "Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
(22) Il testo dell'articolo
18 (Lottizzazione), comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) è il seguente:
"2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma
privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni
sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente
le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i
terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati."
(23) Il testo dell'articolo
2748 (Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle
ipoteche), secondo comma, del Codice civile è il seguente:
"I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono
preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone
diversamente".
(24)
Il testo dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa") è il seguente:
"1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico,
nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni
delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola Regione
interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui
al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei
ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali da esprime re entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere
senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame
degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici
giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri
negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni
di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del Dpr 24 luglio 1977, n. 616,
il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a
:"n. 382" e alle parole "e con la Comunità
economia europea", nonché il terzo comma del medesimo
articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive
per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle
Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2? comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di
indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle
Regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400 limitatamente alle parole: "anche per quanto
concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. E ` soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
(25) Il titolo della legge
19 ottobre 1984, n. 748 è il seguente: "Nuove norme per la
disciplina dei fertilizzanti".
(26) Si veda la nota
3.
(27)Il testo dell'articolo
17 (Regolamenti), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
ministri prima della loro emanazione".
(28) Si veda la nota
13.
(29) Il titolo del Dl 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61 è il seguente: "Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente".
(30) Il testo dell'articolo
14 (Funzioni) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo
si veda la nota 2) è il seguente:
"1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o
l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado
ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli Enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere
di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le
forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi
pubblici".
(31) Il testo dell'articolo
15 (Compiti di programmazione), comma 2, della legge 8 giugno
1990 n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano
territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze
dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, determina indirizzi generali di assetto del
territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e
delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve
naturali".
(32) Il testo dell'articolo
dell'articolo 7 (Dipartimenti di prevenzione) del Dlgs 7
dicembre 1993, n. 517 ( Modificazioni al Dlgs 30 dicembre 1992,
n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria)
è il seguente:
"1. Le Regioni istituiscono presso ciascuna unità
sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono
attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità
sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge
23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno
nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della
collaborazione tecnico-scientifica degli istituti
zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale
individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti
di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il
coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e
degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero
della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti
zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la Regione,
acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni
informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la
tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici".
(33) Si veda la nota
29.
(34) Il testo dell'articolo
8 della legge 8 luglio 1988 n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
"1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente
legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici
dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli
delle unità sanitarie locali previa intesa con la Regione,
nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli
organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche
sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del
suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per
l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica
l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte
delle Regioni, delle Province o dei comuni, delle disposizioni
di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa
derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente,
previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi
nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le
necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere
inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche,
dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al
presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello
Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il
Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno
ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro
dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma
dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del
Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato,
con particolare riguardo alla tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di
finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri
competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il
Ministro della marina mercantile".
(35) Si veda la nota
2.
(36) Si veda la nota
2.
(37) Il testo dell'articolo
6 (Autorità portuale), comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale) è il
seguente:
"1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania,
Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara,
Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e
Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti
compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e
controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16,
comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito
portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi
di incidenti connessi a tali attività;
b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa
convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda
l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di
previsione della medesima Amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla
fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di
interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi
alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1,
individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".
(38) Il testo dell'articolo
25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) è il seguente:
"1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con
i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e
debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa
si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il
giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti".
(39) Si veda la nota
2.
(40) Si veda la nota
2.
(41) Il testo dell'articolo
24 (Convenzioni) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il
titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, i comuni e le Province possono stipulare
tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio
o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle
materie di propria competenza, possono prevedere forme di
convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa
statuizione di un disciplinare-tipo".
(42) Si veda la nota
41.
(43) Si veda la nota
41.
(44) Il testo dell'articolo
3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della
Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo,
per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a
lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in
misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli
altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non
superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di
mancata determinazione dell'importo da parte delle Regioni entro
il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende
prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato
moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo,
espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica,
nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del
peso specifico, della qualità e delle condizioni di
conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione
dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
(45) Il titolo della legge
28 agosto 1989, n. 305 è il seguente: Programmazione triennale
per la tutela dell'ambiente".
(46) Il testo dell'articolo
6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (per il titolo si
veda la nota 34) è il seguente:
"4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei
successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di
approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga
deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare
rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo
di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente
provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali".
(47) Si veda la nota
29.
(48) Il titolo della legge
29 giugno 1939, n. 1497 è il seguente: "Protezione delle
bellezze naturali".
(49) Il titolo del Dl 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431 è il seguente: "Disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale".
(50) Si veda la nota.
49.
(51) La direttiva 89/369/CEE
del Consiglio dell'8 giugno 1989 concerne la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani.
La direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
concerne la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
La direttiva 94/67/Ce del Consiglio del 16 dicembre 1994
concerne l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
(52) Si veda la nota
37.
(53) Il testo dell'articolo
10 del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:
"1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero
dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale
devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono
svolgere una o più attività previste dall'articolo 1, Dpr 10
settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in
sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di Regione,
che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle
imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo
nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e
stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di
iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo,
fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione
allo stesso è condizione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del Dpr
10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività
di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce
l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le
relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di
personale comandato da amministrazioni dello Stato ed Enti
pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede
mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti
capitoli per gli anni successivi".
(54) Si veda la nota
53.
(55) Il titolo della legge
11 novembre 1996, n. 575 è il seguente: "Sanatoria degli
effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia
di recupero dei rifiuti"
(56) Si veda la nota 53.
(57) Il testo dell'articolo
22 (Servizi pubblici locali) della legge 8 giugno 1990, n. 142
(per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
Province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici
nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati".
(58) Il titolo del Dpr 9
maggio 1994, n. 407 è il seguente: "Regolamento recante
modificazioni al Dpr 26 aprile 1992, n. 300, concernente le
attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
(59) Il titolo del Dpr 10
settembre 1982, n. 915 è il seguente: "Attuazione delle
Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa
allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
(60) Il titolo del Dm 21
giugno 1991, n. 324 è il seguente: "Regolamento delle
modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle
varie fasi, nonché dei requisiti dei termini, delle modalità e
dei diritti di iscrizione"
(61) Il testo dell'articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per il titolo si veda la
nota 38) è il seguente:
"1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli
19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la
conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la
sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è
punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche
nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti
o, comunque, in contrasto con la normativa vigente"
(62) Si veda la nota 51.
(63) Il titolo del Dm 16
gennaio 1995 è il seguente: "Norme tecniche per il
riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di
energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di
consumo".
(63-bis) Parte aggiunta
dall'art. 21, comma 2 della Legge comunitaria 95/97
(64) Lista verde dei rifiuti
(65) Il titolo del Dpr 24
maggio 1988, n. 203 è il seguente:
"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme i materia di qualità
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
(66) Si veda la nota
61.
(67) Il testo dell'articolo
9 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che
prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche è il seguente:
" 1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di
regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la
Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica
avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1,
punto 9, secondo comma, secondo trattino,
- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di
qualsiasi altro progetto di regola tecnica, a decorrere dalla
data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro
emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere
circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta
degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla
libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul
seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La
Commissione commenta tale reazione.
3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di u progetto di regola
tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la
Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la
Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare
una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente
all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.
4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola
tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la
Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la
Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola
tecnica concerne una materia oggetto i una proposta di
direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio
conformemente all'articolo 189 del trattato.
5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il
periodo di status quo di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo
vene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni
dell'articolo 9, paragrafo 6.
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:
- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia
alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto
comunitario cogente;
- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della
sua proposta o del suo progetto; oppure
- all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del
Consiglio o della Commissione.
7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro,
per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed
imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone
e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla
sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche
per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia
possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica
nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che
giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La
Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale
comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la
Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne
informa il Parlamento europeo".
(68) Il testo dell'articolo
3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991
relativa ai rifiuti pericolosi, è il seguente:
"1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli
stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo
smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11,
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è
applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente
direttiva.
2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della
direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare
dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le
imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della
presente direttiva:
- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i
tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni
specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri
requisisti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti di metodi di ricupero
siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4
della direttiva 75/442/CEE.
3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono
registrati presso le autorità competenti.
4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del
paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono
comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della
loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati
membri. Alla luce di tali consultazioni la Commissione propone
che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE".
(69) Il titolo del Dm 5
settembre 1994 è il seguente: "Attuazione degli articolo 2
e 5 del Dl 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in
materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di
produzione o di consumo in un processo produttivo o in un
processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei
rifiuti".
(70) Si veda la nota 63.
(71) Il testo dell'articolo
15, lettera a) del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (per il titolo si
veda la nota 65) è il seguente:
"1. Sono sottoposti a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti
variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni
inquinanti".
(72) La direttiva 94/62/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 è
relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.
(73) Si veda la nota
2.
(74) Si veda la nota
5.
(75) Si veda la nota
10.
(76) Si veda la nota
72.
(77) Il testo dell'articolo
9-quater (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di
contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di
riciclaggio) del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (per il titolo
si veda la nota 4) è il seguente:
"1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui
all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni
secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata.
Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il
1· gennaio 1990. Le Regioni provvedono, sulla base di indirizzi
generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o
comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. Sono istituiti Consorzi nazionali obbligatori per il
riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro,
metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi
obiettivi minimi di riciclaggio. I Consorzi hanno personalità
giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere
articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro
dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative
esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a
partecipare al Consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove
la costituzione dei consorzi.
3. Sono obbligati a partecipare al Consorzio per la plastica:
a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla
fabbricazione dei contenitori;
b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di
contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.
4. I Consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche
mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime
secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al
comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a
ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di
raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo
smaltimento, i Consorzi stipulano apposite convenzioni con i
comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I
Consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei
prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da
restituire con modalità da definire con provvedimento del
Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del Consorzio sono
vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio
stesso.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei Consorzi per il
vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività
e dai contributi dei soggetti partecipanti nonché da eventuali
contributi di riciclaggio da determinare con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio per la
plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal
contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del
Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni
di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle
eventuali passività del Consorzio. L'equilibrio di gestione è
sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle
lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un
contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse
dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per
forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi
per il mercato interno.
7. Per la fase di avvio del Consorzio nazionale della plastica e
fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo
di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.
8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono
definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri
decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli
obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonché,
di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che
potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per
liquidi.
9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi,
prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1
per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di
riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di
lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40
per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per
quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire
100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo
non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti
predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo
stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio
al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di
riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
10. A partire dal 1· luglio 1989 sugli imballaggi o sulle
etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non
disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione
dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della
direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo
sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi
consolidati per il ritiro.
11. A partire dal 1· luglio 1989, per consentire di
identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei
contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere
adeguatamente contrassegnati.
12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui
ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la
commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non
conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai
requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato
antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31
dicembre 1990.
15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio
definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati
da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere
pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed Enti pubblici
nazionali, regionali e locali".
(78) Si veda la nota
77.
(79) Si veda la nota
72.
(80) Il testo dell'articolo
9 (Requisiti essenziali) della direttiva 94/62/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli
imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio è il seguente:.
"1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul
mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti
essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso
l'allegato II.
2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati
membri presumono che sano soddisfatti tutti i requisiti
essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso
l'allegato Il, quando gli imballaggi sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento
delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per
i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme
armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle
norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che
considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo.
La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri
Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La
Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di
cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti
essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato
membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato
istituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il
comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli
Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme
dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3".
(81)
Il testo degli articoli 927, 929 e 923 del Codice civile
è il seguente:
"articolo 927 (Cose ritrovate). Chi trova una cosa mobile
deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve
consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha
trovata, indicando le circostanze del ritrovamento";
"articolo 929 (Acquisto di proprietà della cosa
ritrovata). Trascorso un anno dall'ultimo giorno della
pubblicazione senza che presenti il proprietario, la cosa oppure
il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita,
appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o
ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse";
"articolo 923 (Cose suscettibili di occupazione). Le cose
mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con
l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto
di caccia o di pesca".
(82) Il testo dell'articolo
103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi), comma 1, del Dlgs 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) è il seguente:
"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al
competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione
all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di
proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del
P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla
restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e
delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le
modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la
Direzione generale della M.C.T.C.".
(83) Per il titolo si veda
la nota 82.
(84) Il testo dell'articolo
159 (Rimozione e blocco dei veicoli) del Dlgs 30 aprile 1992, n.
285 (per il titolo si veda la nota 82) è il seguente:
"1. Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12,
dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta
dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la
circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia
integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2
e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per
motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo
arredo.
2. Gli Enti proprietari della strada sono autorizzati a
concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone
le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli
adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei
trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione
della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a
chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui
caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno
stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non
è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi
costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione dei
comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per
altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati
abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente
proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di
polizia. Si applica in tal caso l'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915".
(85) Il testo dell'articolo
215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo),
comma 4, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda
nota 82) è il seguente:
"1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo,
questa è operata dagli organi di polizia che accertano la
violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le
norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e
custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione
accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a
termine dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti
all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento,
rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento
di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma
dell'articolo 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo,
questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la
violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di
contestazione notificato ai sensi dell'articolo 201. La
rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente
diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio
e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel
regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3
dell'articolo 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione
della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o
l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato
la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o
demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché
delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale
residuo viene restituito all'avente diritto".
(86) Si veda la nota
82.
(87) Il titolo della legge 5
febbraio 1992, n. 122 è il seguente: "Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attività di autoriparazione".
(88) Il testo dell'articolo
80 (Revisioni) del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) è il seguente:
"1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione
della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a
motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano
in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli
elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e
che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione
del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle
direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico
dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto
promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni
dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle
direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a
noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione
deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli
veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico
sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali
possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la
circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne
notizia al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione
a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto
dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il
conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a
3,5 t, può per singole Province individuate con proprio decreto
affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel
campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività
di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali
imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette
revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai
Consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte
ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in
modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali
idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e
controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il
titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico
devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il
Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità
tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui
veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli
periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono
effettuati, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2,
3, e 4, della legge 1· dicembre 1986, n. 870, da personale
della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad
indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e
profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati
in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato
con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la
cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro
del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia più in possesso delle necessarie
attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in
difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative
ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della
M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle
inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a
campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le
modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro
dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente
della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di
circolazione, la certificazione della revisione effettuata con
indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli
interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del
pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della
relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle
officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla
avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la
certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di
revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze
previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia
stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei
termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti
ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni
decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di
revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma
8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
duemilioni. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI".
(89) Per il titolo di veda
la nota 53.
(90) Il titolo del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è il seguente:
"Revisioni ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992,n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale"
(91) Il titolo del Dpr 29
settembre 1973, n. 602 è il seguente: "Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito".
(92) Il titolo del Dpr 28
gennaio 1988 n. 43 è il seguente: "Istituzione del
servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello
Stato e di altri Enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma
1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".
(93) Il testo dell'articolo
19 ( Istituzione e disciplina del tributo) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli Enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la
disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le
tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni
amministrative di interesse provinciale, riguardanti
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento,
la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e
la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a
decorrere dall'1 gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle
province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili
assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che,
sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento
della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il
mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il
tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né
superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie
stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la
deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura
del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della
delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993, ed
il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi
dell'art. 47 della L. 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in
copia entro cinque giorni ai comuni.
Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo
si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni
contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e con l'osservanza delle relative norme per
l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I
ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt.
286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.
1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita
delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale
per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno,
e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al
comune spetta una commissione, posta a carico della provincia
impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme
riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità
per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai
fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della
corrispondente quota del complesso della riscossione, è versato
dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia
nei termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43.
(94) Il testo dell'articolo
444 (Applicazione della pena su richiesta) del Codice di
procedura penale è il seguente:
"L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di
una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria diminuita
fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa,
tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non
supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato
la richiesta e non deve essere pronuncia sentenza di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla
base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del
fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza
l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo
che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione
di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare
l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale
della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la
sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la
richiesta".
(95) Si veda la nota
94.
(96) Si veda la nota
5.
(97) Il testo dell'articolo
483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
del Codice penale è il seguente:
" Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un
atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provato la
verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile,
la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".
(98)
Lista
ambra e lista
rossa dei rifiuti
(99) Il testo
dell'articolo 26 del regolamento CEE 259/93 (per l'argomento si
veda la nota 13) è il seguente:
"1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di
rifiuti:
a) effettuata senza ce la notifica sia stata inviata a tutte le
autorità competenti interessate conformemente al presente
regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti
interessate, ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti
interessate ottenuto mediante falsificazioni, false
dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di
accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione
delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore,
l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in
questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa
autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione,
oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente
corretti,
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui
l'autorità competente è stata informata del traffico illecito
o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle
autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati
membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si
oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità
competente di destinazione ne presenti motivata richiesta
illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario,
l'autorità competente di destinazione provvede affinché i
rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente
corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla
stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a
decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico
illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità
competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se
necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo
metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può
essere imputata né al notificatore né al destinatario, le
autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti
in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi
ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti
stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo
18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per
vietare e punire il traffico illecito".
(100) Si veda la nota
94.
(101) Il titolo della legge
24 novembre 1981, n. 689 è il seguente: "Modifiche al
sistema penale".
(102) Il testo dell'articolo
23 (Giudizio di opposizione) della legge 24 novembre 1981, n.
689 (per il titolo si veda la nota 101) è il seguente:
"Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine
previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara
l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per Cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa
l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce la
ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima
dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a
cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato
indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma
dell'articolo 313 del Codice di procedura civile.
L'opponente l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare
in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza
può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcuna legittimo impedimento, il
pretore, con ordinanza ricorribile per Cassazione, convalida il
provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le
spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza
alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la
precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario,
concede alla parti un termine non superiore a dieci giorni per
il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo
depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo
a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla,
annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche
limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per
Cassazione".
(103) Il titolo della legge
20 marzo 1941, n. 366 è il seguente: " Raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
(104) Si veda la nota
59.
(105) Il testo degli
articolo 7, 9 e 9-quinquies del Dl 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988,
n. 475 (per il titolo si veda la nota 4) è il seguente:
"Articolo 7 (Impianti di iniziativa pubblica).
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 5 ciascuna Regione procede alla realizzazione
degli impianti e delle discariche mediante affidamento in
concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche,
ivi comprese le aziende municipalizzate, o private,
separatamente o in Consorzio tra loro, tramite gare esplorative
volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative
delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di
realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta
economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di
elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma
dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con
prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di
condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle
disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I
concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il
CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento
praticati e può adottare direttive ai fini della periodica
revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del
piano e della localizzazione degli impianti, la Regione non
provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di
esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva
a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio
decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente
articolo, nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6,
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a
comuni, Province e loro consorzi, nonché ad aziende
municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per
capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo
di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo
onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno
1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni
medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento Programma di salvaguardia
ambientale 1988-1990». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte
degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun
anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria
espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui
all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette
alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al
finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla
richiesta di mutuo deve essere allegato il piano
economicofinanziario dell'intervento, diretto a garantire
l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato
delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.
In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità
alla predetta restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché
delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di
dieci anni".
"Articolo 9 (Personale).
1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei
compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un
contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo
determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili
per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato
nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello
Stato o di Enti pubblici, anche economici. Il personale in
parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo
presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è
corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità
da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni
per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni
1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli
anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente".
"Articolo 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle
batterie esauste).
1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante
riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. È istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la
personalità giuridica. Il Consorzio svolge per tutto il
territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne
effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non
sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di
ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del
ciclo di smaltimento.
3. Al Consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono
tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di
partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la
capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato
e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati,
installata nell'anno precedente.
4. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in
relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello
statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio,
chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi
è obbligato al loro conferimento al Consorzio direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
7. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo
svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di
vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di
piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori
delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti
in tutte le successive fasi della commercializzazione. I
produttori e gli importatori verseranno direttamente al
Consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da
coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità
produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del
Consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e
regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa
del conferimento al Consorzio, detenga batterie esauste, è
obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei
rifiuti".
(106) Il testo degli
articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1,
del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (per il titolo si veda la
nota 53) è il seguente:
"Articolo 1.
1.I comuni, i Consorzi di comuni e le comunità montane sono
autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e
prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350
miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il
potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre
1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative
attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio
definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento
sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei
progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite
dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei
progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma
7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e
prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei
soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire
275 miliardi".
"Articolo 1 bis.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 1 presentano alle Regioni i progetti per
l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla
data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle
modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti,
accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla
Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la Regione, o altro Ente
delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il
progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni
proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di
assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché
l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di
smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la Regione predispone e
trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti
approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici
giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le
Regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi
di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano
recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette
alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai
progetti ammessi al finanziamento".
"Articolo 1 ter.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo,
criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla
realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento
alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.
2. Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono
al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini
della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con
decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati
dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano,
corredati dalle relative richieste di mutuo, alla Regione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo
le procedure di cui all'articolo 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le Regioni
trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero
dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative
richieste di mutuo in ordine di priorità".
" Articolo 1 quater.
1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di
nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi
giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa
depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi
dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla
base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta
economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una
pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i
criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della
legge 8 agosto 1977, n. 584.
2. La Provincia territorialmente competente esercita funzioni di
controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla
rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo
semestralmente alla Regione".
" Articolo 1 quinquies.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1,
valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa
fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987,
quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando
l'accantonamento Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50
miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento Fondo per
gli interventi destinati alla tutela ambientale»".
"Articolo 14, comma 1.
Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli
produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità
dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali
sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli
articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le
modalità, i tempi e le procedure per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della sanità".
(107) Il titolo del Dl 14
dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 febbraio 1988, n. 45 è il seguente: "Disposizioni
urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei
rifiuti industriali".
(108) Il testo dell'articolo
29-bis della legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e
in materia di IVA, con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione; nonché
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione
per il 1995 di un'imposta erariale straordinaria sul taluni beni
ed altre disposizioni tributarie) è il seguente:
"29 bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene).
1. A decorrere dall'1 gennaio 1994 viene istituito un contributo
di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul
territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici
utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento
del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di
produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello
importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui
film plastici importati o di provenienza comunitaria.
2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio
nazionale;
b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza
comunitaria;
c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.
3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i
film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione
ottenuti da polietilene rigenegato.
4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono
destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente
d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la
raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e
dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di
un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di
scarti fi film di polietilene.
5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli
interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione.
Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal
pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo
dovuto.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1,
comma 8, del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, sono soppresse a decorrere dall'1 gennaio 1994.
(109) Il testo dell'articolo
103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi), commi 3, 4 e 5, secondo
periodo, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda
la nota 82) era il seguente:
["3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di
motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio
ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare,
smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima
adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo
abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi
della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e
dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su
appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere
secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia
di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 nel caso di
demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215, comma 4.
5. (...) La sanzione è da lire cinquecentomila a lire
duemilioni se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e
4"].
(110) Il testo dell'articolo
5 (Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di
amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui al Dpr 10 settembre 1982, n. 915), comma 1,
Dpr 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall'amianto) era il seguente:
["1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che
tossici e nocivi, ai sensi del Dpr 10 settembre 1982, n. 915,
devono essere destinati esclusivamente alo smaltimento mediante
stoccaggio definitivo in discarica controllata"].
(111) Il testo dell'articolo
17 (Regolamenti), comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
(112) Si veda la nota
111.
(113) Per il titolo si veda
la nota
2.
(114) Per il titolo si veda
la nota
59.
(115) In seguito alle
modifiche apportate all'articolo 45 della legge finanziaria
approvata il 20 dicembre 1998, il termine per l'adeguamento agli
obblighi stabiliti per i materiali e le sostanze individuati
nell'allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994 si proroga al 30
giugno 1999 e non al 31 dicembre 1998, come prevedeva
inizialmente la legge 426/1998, articolo 1, comma 14. Per il
titolo del decreto 5 settembre 1994 si veda la nota
69.
(116) Per il titolo si veda
la nota 115.
(117) Per il titolo si veda
la nota
60.
(118) Il testo dell'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale") è il seguente:
"1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge
relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia
di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche
e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il
Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11,
conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n. 85/337
del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e
alla Regione territorialmente interessata, ai fini della
valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione
contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la
specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed
immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore
prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di
eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di
prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a
cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella Regione
territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a
diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si
pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta
giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del
progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal
Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le
opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale
o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero
dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei
ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il
Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il
parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del
comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze
di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei
lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso
previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4
e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al
Ministero per i beni culturali e ambientali e alla Regione
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a
valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni
dall'annuncio della comunicazione del progetto".
(119) Il testo dell'
articolo 1 (Categorie di opere), lettera i), del Dpcm 10
agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di
compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il
seguente:
"i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi
mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a
terra".
(120) Per il titolo si veda
la nota
25.
(121) Si veda la nota
105.
(122) Il testo dell'articolo
11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati) del Dlgs 27 gennaio
1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative alla eliminazione degli oli usati) è il seguente:
"1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano
tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di
base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate di
anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti
immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in
relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello
statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi
sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento
degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per
chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo
nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si
considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e
finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o
della corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i
contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i
termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e
versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del l'ambiente
e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un
mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente
tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle
disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il
nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può apportare
le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e
fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo
degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo
statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore
termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima
riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del
Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri.
Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro
membri nominati, ai sensi dell'articolo 2459 codice civile, uno
ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze,
nonché da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in
consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali
tre, nominati ai sensi dell'articolo 2459 codice civile, uno
ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese
dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali
sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata
ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio
nazionale. Esso è tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli
usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta,
nelle Province ove manchi o risulti insufficiente o
economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantità
di oli lubrificanti immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro
corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro
eliminazione, osservando le priorità previste dall'articolo 3
comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego
alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione di beni, di economicità della gestione, nonché
della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento
dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli
annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati
da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati
rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i
quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque,
non superiore al costo diretto della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le
proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti
ad imprese per determinati e limitati settori di attività o
determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è
svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio
stesso".
(123) Si veda la nota
106.
(124) Si veda la nota
105.

|