Note
Dlgs 5 febbraio 1997, n.22

Note
(1) Il testo dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione è il seguente:
"La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali ; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di Enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

(2) Il titolo della legge 8 giugno 1990, n. 142 è il seguente "Ordinamento delle autonomie locali".

(2-bis) Il termine del 1° gennaio 2000 previsto dall'articolo 5, comma 6 del Dlgs 22/1997 è stato prorogato dall'articolo 1, comma 1 del Dl 30 dicembre 1999, n. 500 (Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto) sino "all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001".

(3) Il testo dell'articolo 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle Province autonome.
Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle Regioni o delle Province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle Regioni o delle Province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le Regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-Regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le Regioni e Province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle Regioni e delle Province autonome".
(4) Il titolo del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 è il seguente: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali".
(5) Il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 70 è il seguente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione di audit ambientale".
(6) Per il titolo si veda la nota 5.
(7) Il testo dell'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile è il seguente:
"È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
(8) Il testo dell'articolo 2083 (Piccoli imprenditori) del Codice civile è il seguente:
"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
(9) Per il titolo si veda la nota 5.
(10) Il testo dell'articolo 2 (Presentazione del modello unico di dichiarazione), comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (per il titolo si veda la nota 5) è il seguente:
"2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)".
(11) La direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, coordina le procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli Enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
(12) Il titolo del Dlgs 17 marzo 1995, n. 158 è il seguente: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi".
(13) Il regolamento CEE n. 259/93, del Consiglio del 1· febbraio 1993, è relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
(14) L'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) figura nel Titolo V (relativo alle importazioni di rifiuti nella Comunità), Capitolo A (relativo ai rifiuti destinati allo smaltimento) del medesimo regolamento. Il testo è il seguente:
"1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:
a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
b) da altri paesi
- aderenti alla convenzione di Basilea, o
- con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure
- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.
2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.
3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti".
(15) Il testo dell'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione.
Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito nella Comunità.
2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate.
L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al paragrafo 5.
3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità.
4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.
Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità.
L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.
L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.
5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.
6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione.
7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali di ingresso nella Comunità.
Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.
Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.
8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 9.
9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato".
(16) Si veda la nota 13.
(17) Il testo dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.
2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante:
- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti;
- l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (Cfr. GU n. L 270 del 23.09.1987, p. 1) attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri".
(18) l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati.
(19) Il testo dell'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle autorità competenti.
Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.
2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea.
La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE".
(20) Il titolo del Dm 16 maggio 1989 è il seguente: "Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del Dl 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del Dl 9 settembre 1988, n. 397".
(21) Il titolo del Dpr 17 maggio 1988, n. 175 è il seguente: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
(22) Il testo dell'articolo 18 (Lottizzazione), comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il seguente:
"2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati."
(23) Il testo dell'articolo 2748 (Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche), secondo comma, del Codice civile è il seguente:
"I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente".

(24) Il testo dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa") è il seguente:
"1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola Regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprime re entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a :"n. 382" e alle parole "e con la Comunità economia europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2? comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. E ` soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
(25) Il titolo della legge 19 ottobre 1984, n. 748 è il seguente: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti".
(26) Si veda la nota 3.
(27)Il testo dell'articolo 17 (Regolamenti), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
(28) Si veda la nota 13.
(29) Il titolo del Dl 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 è il seguente: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".
(30) Il testo dell'articolo 14 (Funzioni) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici".
(31) Il testo dell'articolo 15 (Compiti di programmazione), comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali".
(32) Il testo dell'articolo dell'articolo 7 (Dipartimenti di prevenzione) del Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517 ( Modificazioni al Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria) è il seguente:
"1. Le Regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la Regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".
(33) Si veda la nota 29.
(34) Il testo dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1988 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
"1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la Regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile".
(35) Si veda la nota 2.
(36) Si veda la nota 2.
(37) Il testo dell'articolo 6 (Autorità portuale), comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) è il seguente:
"1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;
b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

(38) Il testo dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
(39) Si veda la nota 2.
(40) Si veda la nota 2.
(41) Il testo dell'articolo 24 (Convenzioni) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo".
(42) Si veda la nota 41.
(43) Si veda la nota 41.
(44) Il testo dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
(45) Il titolo della legge 28 agosto 1989, n. 305 è il seguente: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente".
(46) Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (per il titolo si veda la nota 34) è il seguente:
"4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali".
(47) Si veda la nota 29.
(48) Il titolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è il seguente: "Protezione delle bellezze naturali".
(49) Il titolo del Dl 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 è il seguente: "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".
(50) Si veda la nota. 49.
(51) La direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 concerne la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
La direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concerne la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
La direttiva 94/67/Ce del Consiglio del 16 dicembre 1994 concerne l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
(52) Si veda la nota 37.
(53) Il testo dell'articolo 10 del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:
"1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1, Dpr 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di Regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del Dpr 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
(54) Si veda la nota 53.
(55) Il titolo della legge 11 novembre 1996, n. 575 è il seguente: "Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti"
(56) Si veda la nota 53.
(57) Il testo dell'articolo 22 (Servizi pubblici locali) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
(58) Il titolo del Dpr 9 maggio 1994, n. 407 è il seguente: "Regolamento recante modificazioni al Dpr 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
(59) Il titolo del Dpr 10 settembre 1982, n. 915 è il seguente: "Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
(60) Il titolo del Dm 21 giugno 1991, n. 324 è il seguente: "Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione"
(61) Il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per il titolo si veda la nota 38) è il seguente:
"1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente"
(62) Si veda la nota 51.
(63) Il titolo del Dm 16 gennaio 1995 è il seguente: "Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo".
(63-bis) Parte aggiunta dall'art. 21, comma 2 della Legge comunitaria 95/97
(64) Lista verde dei rifiuti
(65) Il titolo del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 è il seguente:
"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme i materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
(66) Si veda la nota 61.
(67) Il testo dell'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è il seguente:
" 1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino,
- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.
3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di u progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.
4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto i una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.
5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo vene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:
- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;
- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure
- all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.
7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo".
(68) Il testo dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, è il seguente:
"1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.
2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:
- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisisti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti di metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.
3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.
4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la Commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE".
(69) Il titolo del Dm 5 settembre 1994 è il seguente: "Attuazione degli articolo 2 e 5 del Dl 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti".
(70) Si veda la nota 63.
(71) Il testo dell'articolo 15, lettera a) del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (per il titolo si veda la nota 65) è il seguente:
"1. Sono sottoposti a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti".
(72) La direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 è relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.
(73) Si veda la nota 2.
(74) Si veda la nota 5.
(75) Si veda la nota 10.
(76) Si veda la nota 72.
(77) Il testo dell'articolo 9-quater (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio) del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (per il titolo si veda la nota 4) è il seguente:
"1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1· gennaio 1990. Le Regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. Sono istituiti Consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I Consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al Consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.
3. Sono obbligati a partecipare al Consorzio per la plastica:
a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;
b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.
4. I Consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i Consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I Consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del Consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio stesso.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei Consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonché da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del Consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.
7. Per la fase di avvio del Consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.
8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonché, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.
9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A partire dal 1· luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.
11. A partire dal 1· luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.
12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.
15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed Enti pubblici nazionali, regionali e locali".
(78) Si veda la nota 77.
(79) Si veda la nota 72.
(80) Il testo dell'articolo 9 (Requisiti essenziali) della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio è il seguente:.
"1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.
2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che sano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato Il, quando gli imballaggi sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3".

(81) Il testo degli articoli 927, 929 e 923 del Codice civile è il seguente:
"articolo 927 (Cose ritrovate). Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento";
"articolo 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata). Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse";
"articolo 923 (Cose suscettibili di occupazione). Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca".
(82) Il testo dell'articolo 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), comma 1, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) è il seguente:
"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C.".
(83) Per il titolo si veda la nota 82.
(84) Il testo dell'articolo 159 (Rimozione e blocco dei veicoli) del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda la nota 82) è il seguente:
"1. Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli Enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915".
(85) Il testo dell'articolo 215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo), comma 4, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda nota 82) è il seguente:
"1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'articolo 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'articolo 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto".
(86) Si veda la nota 82.
(87) Il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122 è il seguente: "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione".
(88) Il testo dell'articolo 80 (Revisioni) del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è il seguente:
"1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole Province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai Consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1· dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
(89) Per il titolo di veda la nota 53.
(90) Il titolo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è il seguente: "Revisioni ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale"
(91) Il titolo del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 è il seguente: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
(92) Il titolo del Dpr 28 gennaio 1988 n. 43 è il seguente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".
(93) Il testo dell'articolo 19 ( Istituzione e disciplina del tributo) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli Enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dall'1 gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993, ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della L. 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni.
Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del complesso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
(94) Il testo dell'articolo 444 (Applicazione della pena su richiesta) del Codice di procedura penale è il seguente:
"L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronuncia sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".
(95) Si veda la nota 94.
(96) Si veda la nota 5.
(97) Il testo dell'articolo 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del Codice penale è il seguente:
" Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provato la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".
(98)
Lista ambra e lista rossa dei rifiuti
(99) Il testo dell'articolo 26 del regolamento CEE 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza ce la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito".
(100) Si veda la nota 94.
(101) Il titolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente: "Modifiche al sistema penale".
(102) Il testo dell'articolo 23 (Giudizio di opposizione) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (per il titolo si veda la nota 101) è il seguente:
"Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per Cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce la ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del Codice di procedura civile.
L'opponente l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcuna legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per Cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alla parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per Cassazione".
(103) Il titolo della legge 20 marzo 1941, n. 366 è il seguente: " Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
(104) Si veda la nota 59.
(105) Il testo degli articolo 7, 9 e 9-quinquies del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 (per il titolo si veda la nota 4) è il seguente:
"Articolo 7 (Impianti di iniziativa pubblica).
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna Regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in Consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la Regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, Province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economicofinanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.
In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni".
"Articolo 9 (Personale).
1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
"Articolo 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste).
1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. È istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al Consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
7. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al Consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del Consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti".
(106) Il testo degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1, del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (per il titolo si veda la nota 53) è il seguente:
"Articolo 1.
1.I comuni, i Consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi".
"Articolo 1 bis.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle Regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la Regione, o altro Ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la Regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le Regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento".
"Articolo 1 ter.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.
2. Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le Regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità".
" Articolo 1 quater.
1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
2. La Provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla Regione".
" Articolo 1 quinquies.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale»".
"Articolo 14, comma 1.
Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità".
(107) Il titolo del Dl 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45 è il seguente: "Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali".
(108) Il testo dell'articolo 29-bis della legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA, con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione; nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1995 di un'imposta erariale straordinaria sul taluni beni ed altre disposizioni tributarie) è il seguente:
"29 bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene).
1. A decorrere dall'1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.
2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.
3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenegato.
4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti fi film di polietilene.
5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dall'1 gennaio 1994.
(109) Il testo dell'articolo 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), commi 3, 4 e 5, secondo periodo, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda la nota 82) era il seguente:
["3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215, comma 4.
5. (...) La sanzione è da lire cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4"].
(110) Il testo dell'articolo 5 (Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al Dpr 10 settembre 1982, n. 915), comma 1, Dpr 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) era il seguente:
["1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente alo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata"].
(111) Il testo dell'articolo 17 (Regolamenti), comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
(112) Si veda la nota 111.
(113) Per il titolo si veda la nota 2.
(114) Per il titolo si veda la nota 59.
(115) In seguito alle modifiche apportate all'articolo 45 della legge finanziaria approvata il 20 dicembre 1998, il termine per l'adeguamento agli obblighi stabiliti per i materiali e le sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994 si proroga al 30 giugno 1999 e non al 31 dicembre 1998, come prevedeva inizialmente la legge 426/1998, articolo 1, comma 14. Per il titolo del decreto 5 settembre 1994 si veda la nota 69.
(116) Per il titolo si veda la nota 115.
(117) Per il titolo si veda la nota 60.
(118) Il testo dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale") è il seguente:
"1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla Regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla Regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".
(119) Il testo dell' articolo 1 (Categorie di opere), lettera i), del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra".
(120) Per il titolo si veda la nota 25.
(121) Si veda la nota 105.
(122) Il testo dell'articolo 11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati) del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati) è il seguente:
"1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del l'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri.
Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'articolo 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, nonché da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'articolo 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle Province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'articolo 3 comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso".
(123) Si veda la nota 106.
(124) Si veda la nota 105.