Decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22
(Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
1997 n. 38)
Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio
Il Presidente
della Repubblica
Considerato
che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire
nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e che,
per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme
contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata,
prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei
principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti
inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione;
Viste le
direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un
sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale
è necessario fare riferimento per rinvenire le linee di
intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad
adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse;
Visto
l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante delega
al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del
Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva
75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del
12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata
dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli
articoli 2, 36, 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto
l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli
articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e
della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e
forestali, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica
e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro;
In applicazione
degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Titolo I
Gestione dei rifiuti
Capo I
Principi generali
Articolo 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o
complementari, conformi ai principi del presente decreto,
adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano
la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le Regioni a statuto ordinario regolano la materia
disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle
disposizioni in esso contenute che costituiscono principi
fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo
117, comma 1 (1)
della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto
costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2
(Finalità)
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di
assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti
pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per
la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e
nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze ed in conformità alle disposizione che
seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche
mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici
e privati qualificati.
Articolo 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle
proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e
della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che
consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di
prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire
il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il
loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la
pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere
recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le
capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione
della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati
alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti.
Articolo 4
(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità
competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai
rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima
debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme
di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti
ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei
prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative
utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e
contratti di programma con i soggetti economici interessati al
fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero
dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie
prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la
possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il
ricorso a strumenti economici.
Articolo 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della
gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il
più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività
di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una
rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga
conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non
comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di
rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica.
4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione
di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate
solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da
recupero energetico con una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su
base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle
forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (2),
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza
servita lo richiedano.
6. Dal 1° gennaio 2000 (2-bis)
è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i
rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti
che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di
smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui
all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi
di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa con
il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in
discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle
norme vigenti in materia.
6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i
presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare
la situazione di necessità, con particolare riferimento ai
fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire
in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle
stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale.
Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente
si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo
provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si
intende acquisita.
Articolo 6
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e
la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la
frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio
ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività
di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto
D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di
cui al punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti
alle seguenti condizioni:
1 i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a
25 ppm;
2 i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti
pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo
di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno e
se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.
3 i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati
alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non
pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo
di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno e
se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4 il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi
omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché,
per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
5 devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
6 (Soppresso)
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante
e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei
valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o
isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle
matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti
urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle
sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un
adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specificate con apposite norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite
norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in
particolare a definirne i gradi di qualità.
Articolo 7
(Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono
classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi
da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco
di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I.
Articolo 8
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto
disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività
agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei
fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla
pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) (Soppresso)
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. (Soppresso)
3. (Soppresso)
4. (Soppresso)
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali
da cava.
Articolo 9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi
di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi .
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di
rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28
qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è
tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e
per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Articolo
10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a
carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni
individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi
con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali
sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste
dall'articolo 16 del presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il
detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare
comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale
termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere
effettuata alla Regione.
Articolo 11
(Catasto dei rifiuti)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3),
provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto
dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475 (4),
e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro
conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini
della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla
base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei
rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (5),
utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei
rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità
Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una Sezione nazionale, che ha
sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (ANPA) e in Sezioni regionali o delle Province
autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle
Province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove
tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e
gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli
Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti
che producono rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali di cui
all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a
comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70 (6),
le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice
civile (7)
con un volume di affari annuo non superiore a lire
quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non
pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo
2083 del Codice civile (8)
che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i
produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio
pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore
del servizio limitatamente
alla quantità conferita.
4. I Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende
speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (9),
le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità
dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti,
nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome
del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni
dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge
25 gennaio 1994, n. 70 (10),
delle informazioni di cui ai commi 3 e 4.
L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non
deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Articolo 12
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo
di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e
vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale
al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto
almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una
settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei
rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che
svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché
presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli
intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al
trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi
alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti
prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle
utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari
di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva
93/38/CE (11)
attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (12),
che installano e gestiscono, direttamente o mediante
appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e
servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti,
nell'ambito della Provincia dove l'attività è svolta, presso
le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro
equivalente comunicato preventivamente alla Provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5
tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di
rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro società di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza
mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati
trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque
momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di
registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che
disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.
Articolo 13
(Ordinanze contingibili e urgenti )
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,
qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e
non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco
possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello
di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono
comunicate al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità
e al presidente della regione entro tre giorni dall'emissione ad
hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui
al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed
adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta
differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento
dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di
accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il
Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo
termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in
via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si
intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici
o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico
riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate
per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità,
il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro
dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i
predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi
sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione
dell'Unione Europea.
Articolo 14
(Divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo
e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli
articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2
è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei
luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma
1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in
solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei
diritti della persona stessa.
Articolo 15
(Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti
sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve
essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato
dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le
altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,
sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme
vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce
il servizio pubblico né ai
trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui
al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono
essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e
devono essere annotati sul registri IVA-acquisti. La vidimazione
dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è
soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Articolo 16
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio
1993 (13),
e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento
CEE n. 259/93 (14),
gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle
importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti
dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San
Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20
del regolamento CEE n. 259/93 (15).
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel
rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 (16)
disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'articolo 27 del regolamento (17);
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai
sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 (18);
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli
Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono
le Regioni e le Province autonome;
b) l'autorità di transito è il ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il ministero dell'ambiente.
5. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni
di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 (19)
al ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla
Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione
alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la
redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica dei suoli e falde
acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici
mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo
al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle
falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
16 maggio 1989 (20),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989,
sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti
a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (21),
e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone,
eventualmente attraverso accordi di programma con gli Enti
provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la
mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro
verifica con le Regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei
limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali
deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché
agli organi di controllo sanitario e ambientale, della
situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed
attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla
lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento,
contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed
ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di
pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il
progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i
livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne
danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché
alla Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione
degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di
presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla
Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed
integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche
intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore della Regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto
di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in
sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più
Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del
progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che
siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite
specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di
accettabilità di contaminazione che non possono essere
raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al
comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte
ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da
attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di
ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o
permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono
essere assistiti, sulla base di apposita disposizione
legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il
limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora
sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di
tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai
predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di
urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti
gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del
progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di
cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita
certificazione rilasciata dalla Provincia competente per
territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla
Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di
anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono
istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree
inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere
indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (22).
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed
il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2
e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree
medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748 (23),
secondo comma, del Codice civile. Detto privilegio si può
esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi
sull'immobile.Le predette spese sono altresì assistite da
prvilegio generale mobiliare.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei
soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di
controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello
degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di
un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di
contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a
proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di
un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui
ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è
effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli
interessati.
14. I progetti relativi ad intervento di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al ministero dell'ambiente ed
approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che
precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente
competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7
e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero
energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare
nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1
ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione e all'allevamento sono definiti ed approvati di
concerto con il ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le
imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi
tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a
incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e
regionale dei siti contaminati da bonificare".

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