Quali sono i soggetti esclusi
articoli 11, comma 3; 12, comma 1; 44, comma 3; 58, comma
7-quater Dlgs 22/1997
1.
Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 Codice civile:
•
produzione rifiuti NON pericolosi: sempre e a prescindere dal
volume d'affari annuo;
• produzione rifiuti speciali pericolosi: solo se hanno un
volume d'affari annuo inferiore a 15 milioni di lire.
2.
Imprese commerciali e di servizi: solo per i rifiuti non
pericolosi.
3.
Piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 Codice
civile con un numero di dipendenti uguale o inferiore a tre. Il
numero di dipendenti si calcola con riferimento al numero di
dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si
riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità
lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale e a quelli
stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità
lavorative annue. Solo per i rifiuti non pericolosi.
4.
Il produttore di rifiuti pericolosi (industriale, artigiano,
commerciante, agricoltore, esercenti servizi) e non pericolosi
(industriale, artigiano con più di tre dipendenti), che li
conferisce al Servizio pubblico di raccolta. In questo caso il
MUD è compilato dal soggetto che gestisce tale servizio,
ovviamente solo nei limiti delle quantità conferite (articolo
11, comma 3, Dlgs 22/1997). Se un Comune affida il servizio in
concessione, la compilazione del MUD (ex articolo 11, comma 3)
è effettuata dal soggetto concessionario. Ciò vale anche in
caso di rifiuti speciali "non assimilati/non
assimilabili" agli urbani, ma gestiti in regime di
convenzione dal gestore pubblico. La norma, infatti, si
riferisce a "rifiuti" generalmente intesi e senza
distinzione, per cui è ragionevole ricomprenderli tutti. Il
gestore dovrà sempre usare la "scheda RIF".
5.
Soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti e abilitati allo
svolgimento delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio
(articolo 57, comma 7-quater Dlgs 22/1997)
6.
Rivenditori di beni durevoli firmatari, tramite le proprie
associazioni di categoria, dei contratti e accordi di programma
di cui all'articolo 44, comma 3, Dlgs 22/1997.
7.
Raccoglitori e trasportatori in conto proprio di rifiuti da loro
stessi prodotti.
8.
Produttori di rifiuti (pericolosi e non) diversi da Enti e
Imprese.
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