Soggetti Obbligati

Quali sono i soggetti obbligati
articoli 11, commi 3 e 4; 12, comma 1 e 19, comma 4-bis, Dlgs 22/1997

Rifiuti speciali NON pericolosi

Rifiuti speciali pericolosi

• raccoglitori e trasportatori di rifiuti prodotti da terzi (comprese le società miste)

• raccoglitori e trasportatori di rifiuti prodotti da terzi (comprese le società miste)

• soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (comprese le società miste)

• soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (comprese le società miste)

• commercianti e intermediari di rifiuti

• commercianti e intermediari di rifiuti

• imprese ed enti produttori di:

- rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (*) (art. 7, c. 3, lett. c) e d)

(NO: imprese artigiane con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 3);

- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti (art. 7, c. 3, lett. g)

- fanghi da:

• potabilizzazione acque;

• altri trattamenti acque;

• depurazione acque reflue;

• abbattimento fumi (art. 7, c. 3, lett. g)

• imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi

• autorità portuali o marittime per i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnate nei porti

• autorità portuali o marittime per i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnate nei porti

• imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.c. con un volume di affari annuo superiore a lire 15 milioni

(*) Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale.


Soggetti obbligati per Comuni & C.

 

Rifiuti urbani e assimilati

gestore servizio pubblico
(per rifiuti urbani e assimilati)

registri

MUD ex art. 11, c. 4, Dlgs 22/1997 (1)

• Comuni (2)

NO (2)

SI

• Consorzi di Comuni (2)

NO (2)

SI

• Comunità montane (2)

NO (2)

SI

• Aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati

SI

SI ex art. 11, c. 3 e 4, Dlgs 22/1997

• Gestori del servizio pubblico in ordine ai rifiuti speciali NON assimilati ad essi conferiti in base a convenzione

SI

SI ex art. 11, c. 3, Dlgs 22/1997

(1) • Sezione Anagrafica + scheda RU + moduli: RST o DRU
• Sezione Costi e ricavi servizio rifiuti urbani + scheda COSGE (scheda CG + modulo MDCR nei Comuni nei Comuni che hanno già adottato la tariffa.
(2) Se gestiscono il servizio in economia sono obbligati anche al registro e alla compilazione ed invio del MUD ex art. 11, comma 3, Dlgs 22/1997.

Nota: Quando il servizio è gestito da società mista (che si configura come un ente che opera professionalmente e in modo imprenditoriale per l'attività di gestione), si ritiene che l'obbligo di MUD ex articolo 11, comma 4, Dlgs 22/1997 resti, comunque, in capo a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane poiché l'art. 11, comma 4, lett. b), impone ad essi l'obbligo di indicare i soggetti che hanno gestito i rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e le quantità di rifiuti gestiti da ciascuno.
L'omesso invio del MUD ex articolo 11, comma 4, Dlgs 22/1997 da parte di tali soggetti non è sanzionato dal "Decreto Ronchi".
La società mista, invece, non è citata nell'articolo 11, comma 4; pertanto, rientrando nella previsione del comma 3 è obbligata alla tenuta dei registri e al MUD ex articolo 11, comma 3 cit. Ad essa si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51, commi 1, 2 e 4.