Quali sono i soggetti obbligati
articoli 11,
commi 3 e 4; 12, comma 1 e 19, comma 4-bis, Dlgs 22/1997
Rifiuti
speciali NON pericolosi
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Rifiuti
speciali pericolosi
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•
raccoglitori e trasportatori di rifiuti prodotti da terzi
(comprese le società miste)
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•
raccoglitori e trasportatori di rifiuti prodotti da terzi
(comprese le società miste)
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•
soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento
dei rifiuti (comprese le società miste)
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•
soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento
dei rifiuti (comprese le società miste)
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•
commercianti e intermediari di rifiuti
|
•
commercianti e intermediari di rifiuti
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•
imprese ed enti produttori di:
-
rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (*)
(art. 7, c. 3, lett. c) e d)
(NO:
imprese artigiane con un numero di dipendenti inferiore o uguale
a 3);
-
rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di
rifiuti (art. 7, c. 3, lett. g)
-
fanghi da:
•
potabilizzazione acque;
•
altri trattamenti acque;
•
depurazione acque reflue;
•
abbattimento fumi (art. 7, c. 3, lett. g)
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•
imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi
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•
autorità portuali o marittime per i rifiuti prodotti dalle navi
e da queste consegnate nei porti
|
•
autorità portuali o marittime per i rifiuti prodotti dalle navi
e da queste consegnate nei porti
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•
imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.c. con un volume
di affari annuo superiore a lire 15 milioni
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(*)
Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi
attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di
un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o
di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo
autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività
commerciale.
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Soggetti obbligati per Comuni & C. |
Rifiuti
urbani e assimilati
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gestore
servizio pubblico
(per rifiuti urbani e assimilati)
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registri
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MUD
ex art. 11, c. 4, Dlgs 22/1997 (1)
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•
Comuni (2)
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NO
(2)
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SI
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•
Consorzi di Comuni (2)
|
NO
(2)
|
SI
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•
Comunità montane (2)
|
NO
(2)
|
SI
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•
Aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani
e assimilati
|
SI
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SI
ex art. 11, c. 3 e 4, Dlgs 22/1997
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•
Gestori del servizio pubblico in ordine ai rifiuti speciali NON
assimilati ad essi conferiti in base a convenzione
|
SI
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SI
ex art. 11, c. 3, Dlgs 22/1997
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(1)
•
Sezione Anagrafica + scheda RU + moduli: RST o DRU
• Sezione Costi e ricavi servizio rifiuti urbani + scheda
COSGE (scheda CG + modulo MDCR nei Comuni nei Comuni che hanno
già adottato la tariffa.
(2) Se gestiscono il servizio in economia sono
obbligati anche al registro e alla compilazione ed invio del MUD
ex art. 11, comma 3, Dlgs 22/1997.
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Nota:
Quando
il servizio è gestito da società mista (che si configura come
un ente che opera professionalmente e in modo imprenditoriale
per l'attività di gestione), si ritiene che l'obbligo di MUD ex
articolo 11, comma 4, Dlgs 22/1997 resti, comunque, in capo a
Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane poiché l'art.
11, comma 4, lett. b), impone ad essi l'obbligo di indicare i
soggetti che hanno gestito i rifiuti, specificando le operazioni
svolte, le tipologie e le quantità di rifiuti gestiti da
ciascuno.
L'omesso invio del MUD ex articolo 11, comma 4, Dlgs 22/1997 da
parte di tali soggetti non è sanzionato dal "Decreto
Ronchi".
La società mista, invece, non è citata nell'articolo 11, comma
4; pertanto, rientrando nella previsione del comma 3 è
obbligata alla tenuta dei registri e al MUD ex articolo 11,
comma 3 cit. Ad essa si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 51, commi 1, 2 e 4.
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