Gestione dei rifiuti
Capo I
Principi generali
Articolo 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o
complementari, conformi ai principi del presente decreto,
adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano
la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le Regioni a statuto ordinario regolano la materia
disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle
disposizioni in esso contenute che costituiscono principi
fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo
117, comma 1 (1) della
Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto
costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo
2
(Finalità)
1. La gestione dei
rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,
tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo
e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e
nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente
decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizione
che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche
mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici
e privati qualificati.
Articolo 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna
nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a
favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione
della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare
quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti,
azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori,
nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini
della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico
prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del
prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di
prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire
il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il
loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la
pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere
recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che
valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma
finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti.
Articolo
4
(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti
attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima
dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia
prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre
forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti
ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei
prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative
utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi
e contratti di programma con i soggetti economici interessati al
fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero
dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie
prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la
possibilità di stabilire agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie
ed il ricorso a strumenti economici.
Articolo 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della
gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono
essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le
attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso
ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a
disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli
impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti
dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessità di impianti specializzati per determinati tipi
di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a
garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della
salute pubblica.
4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la
gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere
autorizzate solo se il relativo processo di combustione è
accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme
tecniche.
5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti
urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o
internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle
forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (2),
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza
servita lo richiedano.
6. Dal 1° gennaio 2000 (2-bis)
è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i
rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti
che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di
smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui
all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi
di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa con
il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in
discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle
norme vigenti in materia.
6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve
indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti
per superare la situazione di necessità, con particolare
riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei
rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di
attuazione delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del
piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il
Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal
ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale
termine l'intesa si intende acquisita.
Articolo
6
(Definizioni)
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto
rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno
mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al
riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività
di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti
nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al
punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di
cui al punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti
alle seguenti condizioni:
1 i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a
25 ppm;
2 i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati
alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti
pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo
di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno e
se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.
3 i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati
alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non
pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo
di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno e
se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4 il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi
omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché,
per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
5 devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
6 (Soppresso)
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto
dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il
contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai
rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione
delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un
adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specificate con apposite norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio
della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di
apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in
particolare a definirne i gradi di qualità.
Articolo
7
(Classificazione)
1. Ai fini
dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono
classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati
G, H e I.
Articolo 8
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in
quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi
o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione
provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) (Soppresso)
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo
stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. (Soppresso)
3. (Soppresso)
4. (Soppresso)
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali
e di materiali da cava.
Articolo
9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. È vietato
miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui
all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi .
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la
miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti,
sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi
dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al
comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione
dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 2.
Articolo 10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono
a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni
individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri
obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi
delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali
sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste
dall'articolo 16 del presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio
pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a
condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia
della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e
la comunicazione deve essere effettuata alla Regione.
Articolo 11
(Catasto dei rifiuti)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3),
provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto
dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475 (4),
e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro
conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini
della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla
base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei
rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (5),
utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei
rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità
Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una Sezione nazionale, che ha
sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (ANPA) e in Sezioni regionali o delle Province
autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle
Province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove
tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e
gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli
Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti
che producono rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali di cui
all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti
a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge
25 gennaio 1994, n. 70 (6),
le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale
obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del Codice civile (7)
con un volume di affari annuo non superiore a lire
quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti
non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui
all'articolo 2083 del Codice civile (8)
che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i
produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio
pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore
del servizio limitatamente alla quantità conferita.
4. I Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero
aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani
e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità
previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (9),
le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la
quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei
rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo
49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province
autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed
alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30
giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 25 gennaio 1994, n. 70 (10),
delle informazioni di cui ai commi 3 e 4.
L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non
deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Articolo 12
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli
numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del
trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una
settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in
carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che
svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il
mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i
formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati
per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad
eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere
consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e
delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati
titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della
direttiva 93/38/CE (11)
attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (12),
che installano e gestiscono, direttamente o mediante
appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e
servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti,
nell'ambito della Provincia dove l'attività è svolta, presso
le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro
equivalente comunicato preventivamente alla Provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede
le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di
rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro società di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza
mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei
dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di
registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che
disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.
Articolo 13
(Ordinanze contingibili e urgenti )
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione
dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo
un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al
Ministro della sanità e al presidente della regione entro
tre giorni dall'emissione ad hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze
di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove
ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta
differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento
dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di
accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il
Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo
termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in
via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui
si intende derogare e sono adottate su parere degli organi
tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con
specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere
reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate
necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro
dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i
predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla
Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 14
(Divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti
sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli
articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2
è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei
luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui
al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di
persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono
tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che
subentrano nei diritti della persona stessa.
Articolo 15
(Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese
i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione
dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e
firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il
detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le
copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità
alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce
il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non
eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di
trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
e devono essere annotati sul registri IVA-acquisti. La
vidimazione dei predetti formulari di identificazione è
gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
Articolo 16
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono
disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1°
febbraio 1993 (13),
e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del
regolamento CEE n. 259/93 (14),
gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle
importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti
dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San
Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20
del regolamento CEE n. 259/93 (15).
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel
rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 (16)
disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle
garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti,
di cui all'articolo 27 del regolamento (17);
b) le spese amministrative poste a carico dei
notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 (18);
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti
negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di
destinazione sono le Regioni e le Province autonome;
b) l'autorità di transito è il ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il ministero dell'ambiente.
5. Le Regioni e le Province autonome comunicano le
informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n.
259/93 (19)
al ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla
Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei
suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica del ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché
per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica dei suoli e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi
batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti
nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del
suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989 (20),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989,
sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti
a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (21),
e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone,
eventualmente attraverso accordi di programma con gli Enti
provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la
mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro
verifica con le Regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei
limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali
deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al
Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente
competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo
concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di
cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed
alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento,
contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed
ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di
pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il
progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali
i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne
danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché
alla Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni
dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà
comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali
modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i
tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione
per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal
progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di
messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del
progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che
siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite
specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di
accettabilità di contaminazione che non possono essere
raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al
comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte
ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da
attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di
ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o
permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione
legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il
limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora
sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di
tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai
predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità,
di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a
tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del
progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita
certificazione rilasciata dalla Provincia competente per
territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla
Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di
anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono
istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree
inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere
indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (22).
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui
ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare
sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2748 (23),
secondo comma, del Codice civile. Detto privilegio si può
esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi
sull'immobile.Le predette spese sono altresì assistite da
prvilegio generale mobiliare.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi
di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di
un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di
contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a
proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di
un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui
ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è
effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate
dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad
iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad intervento di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al ministero dell'ambiente
ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che
precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente
competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al
comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di
recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la
pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al
comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree
destinate alla produzione e all'allevamento sono definiti ed
approvati di concerto con il ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese,
cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che
intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e
lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla
vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni
rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità
nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".

|