Competenze
Articolo 18
(Competenze dello Stato)
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi
dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24);
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché
l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti
sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di
deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione
dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei
rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le
maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità
di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia
per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione,
il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di
rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio ed recupero di
materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei
materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte
della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei
servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la
elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il
coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano dei criteri generali e degli
standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di
bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente
connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e
pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse
nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di
rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune
sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche
utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e
qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e
dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e
5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività
di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale
dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
definizione del formulario di cui all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono
essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui
all'articolo 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello
stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti
sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo
44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19
ottobre 1984, n. 748 (25)
e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità
ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati
alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal
Ministro dell'ambiente su proposta dell'autorità marittima
nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al
luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova
il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da
smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (26),
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2
sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (27),
con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della
sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti
agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.
Articolo 19
(Competenze delle Regioni)
1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei
principi previsti dalla normativa vigente e dal presente
decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
sentiti le Province ed i Comuni, dei piani regionali di gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei
rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti
urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della
separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti
di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di
umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei
piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la
gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle
modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere
dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 (28)
attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di
destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale,
degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e
l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza,
nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non
soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti,
intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il
riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei
rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da
allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da
parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione
dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le
Regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (29).
3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione
non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le Regioni emanano norme affinché gli uffici
pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di
carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.
4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove
istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche
agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.
Articolo 20
(Competenze delle Province )
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (30),
alle Province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la
programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti
a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di
bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di
gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti,
ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente
decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15,
comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (31),
ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22,
comma 3, lettere c) ed e), sentiti i Comuni, delle
zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni
tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti
alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed
i relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di
ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo
23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla
gestione dei rifiuti le Province possono avvalersi anche delle
strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'articolo 8 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 (32),
con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi
individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61 (33).
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le
Province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con
specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i
quali stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni
all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o
che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto
industriale non può essere opposto agli addetti al controllo,
che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della
normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo
Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare
le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986,
n. 349 (34).
Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di
vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le
Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli
stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti,
curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati
controlli periodici sulle attività sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i
controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti
pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la
destinazione dei rifiuti.
Articolo 21
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di
privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (35)
e dell'articolo 23 .
2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani
con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in
particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera f);
e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti
urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta
e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati
rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello
stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua.
3. È, inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione
dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi
dell'articolo 17.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i
Comuni si possono avvalere della collaborazione delle
associazioni di volontariato e della partecipazione dei
cittadini e delle loro associazioni.
5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142 (36),
e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione
dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla
Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti
urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle
attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di
programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di
recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (37),
e relativi decreti attuativi.

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