Piani di gestione dei rifiuti
Articolo 22
(Piani regionali)
1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel
rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1,
2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente
articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei
cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (38).
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità
dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti
per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella
Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché
dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza e di economicità, e
l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione
di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle
Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai
rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da
recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato
con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla
normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un
criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di
rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento è condizione necessaria per accedere ai
finanziamenti nazionali.
7. La Regione approva o adegua il piano entro un
anno due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali
vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida
gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo
termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del
piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le
modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un
grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a
provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può
adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e
idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A
tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio
degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio
sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani
ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per
il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati
con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
la Regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli
31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno
di insediamenti industriali esistenti di impianti per il
recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli
articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti.
Articolo 23
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge
regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei
rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali
ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei
rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti,
sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle
prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione
dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni
anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti
territoriali, sia superata la frammentazione della gestione.
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di
cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità.
4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142 (39),
come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, coordinano, sulla base della legge
regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142 (40)
e successive modificazioni, le forme ed i modi della
cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata
per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990,
n.142 (41),
le Province individuano gli Enti locali partecipanti, l'Ente
locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i
termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (42).
Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che
dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di
gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo,
nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (43).
Decorso inutilmente il predetto termine le Regioni e le Province
autonome provvedono in sostituzione degli Enti inadempienti.
Articolo 24
(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari
alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3,
comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (44),
è determinato anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1.
Articolo 25
(Accordi e contratti di programma, incentivi)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, può stipulare appositi accordi e
contratti di programma con Enti pubblici o con le imprese
maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad
oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di
riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a
prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per
favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali
meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione
di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di
beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da
ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi
di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di
attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il
riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze
pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della
riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, può altresì
stipulare appositi accordi e contratti di programma con le
imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le
associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di
eco-label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al
termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del
riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante
procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello
di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora
riguardino attività collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui
alla legge 28 agosto 1989, n. 305 (45),
individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di
apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi
ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le
modalità di stipula dei medesimi.
Articolo 26
(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui
al presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla prevenzione della produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed
all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il ministero
dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso
denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché
alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di
riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma Generale di
prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione
definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla
Conferenza Stato-Regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui
all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non
provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui
all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero
e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49,
comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
h) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura
la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ed è composto, da nove membri,
scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno
con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno
con funzioni di vice-Presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento
economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della
segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalità organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica, pari
a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al
tasso di inflazione, provvede il Comitato nazionale imballaggi
di cui all'articolo 41 con un contributo di pari importo a
carico dei consorziati.
Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato
di previsione del ministero dell'ambiente.
Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono
subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui
rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma
5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998
da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente.

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