Capo
IV
Autorizzazioni e iscrizioni
Articolo 27
(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla Regione competente per
territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del
progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul
lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere
sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale
statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì
allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente
ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso
fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349 (46)
e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la Regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i
responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti
degli Enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a
partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla Giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può
avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61 (47).
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni
della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la
Giunta regionale approva il progetto e autorizza la
realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (48),
e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (49),
si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
(50).
7. Le Regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano
anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di
esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli
impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28.
In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e
di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che
autorizza la realizzazione dell'impianto.
Articolo 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero)
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti è autorizzato dalla Regione competente per
territorio entro novanta giorni dalla presentazione della
relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi
ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità
dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed
igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi
di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di
quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994 (51),
e successive modifiche e integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati
secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un
periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro
centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve
essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima
della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto
di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma
1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi.
Decorso tale temine senza che il titolare abbia provveduto a
rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione,
l'autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico
e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il
divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo
non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in
aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (52).
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16, nel caso
di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in
via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale
o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di
attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno
sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve
comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito
prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei
rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La
Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può
vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo
svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
Articolo 29
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti
alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed
all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione
qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino
utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a
5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza
di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni,
che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di
un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica
annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i
due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui
al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro
dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia
finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario
l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del
commercio e dell'artigianato, della sanità e della ricerca
scientifica.
Articolo 30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (53),
assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo,
ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il
ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dei capoluoghi di Regione. I componenti del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque
anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante
ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati
rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un
membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni
di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della Giunta regionale con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle Province designato dall'Unione Regionale
delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse
prodotti Le imprese che svolgono attività di raccolta
e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi
i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità
di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le
imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti,
di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di
smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione
di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti,
devono essere iscritte all'Albo.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei
rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla
gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato
ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonché, dal 1· gennaio 1998, l'accettazione
delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale
l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità
organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le
modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi
delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai
seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione,
al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla
lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi
2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato
nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441 (54).
L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11
novembre 1996, n. 575 (55).
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'Albo entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme
tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le
domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo
10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (56),
e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative
disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di
capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende
speciali, dei Consorzi e delle società di cui all'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (57)
che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è
garantito dal Comune o dal Consorzio di Comuni.
L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di apposita
comunicazione di inizio di attività del Comune o del
Consorzio di Comuni alla Sezione regionale dell'Albo
territorialmente competente ed è efficace solo per le attività
svolte nell'interesse del Comune medesimo o dei Consorzi ai
quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale delle Sezioni regionali si provvede con le entrate
derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407 (58),
non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di
competenza dell'Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915 (59),
in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le
hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione
all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento
di diniego di iscrizione.
Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida,
di variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai
sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie
finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa
comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere
rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea
documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21
giugno 1991, n. 324 (60),
e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle
deliberazioni del Comitato Nazionale dalla quale risultino i
seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione
dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della
tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria.
16 bis. Entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e
provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato Nazionale, alla
Provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le
imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi
dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al
comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (61).

|
|