Gestione
degli imballaggi
Articolo 34
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e
ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello
di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del
mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché
distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della
direttiva 94/62/CE (72)
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione
di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti
i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati
o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi,
servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque
siano i materiali che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità
degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla
protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati,
nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui
rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi
stabiliti dal presente Titolo non si applicano agli imballaggi
utilizzati per un determinato prodotto prima del 31 dicembre
1994.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo è
consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati
prima di tale data e conformi alle norme vigenti.
Articolo 35
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si
intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate
merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la
loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro
presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso
scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il
consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale
all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a
facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.
Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le
caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:
imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed
il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di
imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni
connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti
stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della
produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di
gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo
sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della
quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e
delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di
imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella
fase del processo di produzione, nonché in quella della
commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e
della gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale
l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante
il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o
rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico
a quello per il quale è stato concepito, con o senza il
supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che
consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale
imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando
cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di
produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione
originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e
ad esclusione del recupero di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le
pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente
decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di
imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con
recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio)
o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in
condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti
di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti
o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che
non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui
all'allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli
addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i
commercianti ed i distributori, le Pubbliche Amministrazioni e
gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi
vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli
addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
s) Pubbliche Amministrazioni e organismi di diritto
pubblico: i soggetti e gli Enti che gestiscono il servizio di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi
urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (73),
o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa
per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le
autorità pubbliche competenti e i settori economici
interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano,
che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.
Articolo 36
(Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di
imballaggio)
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla
fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative,
anche di natura economica in conformità ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite
ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli
imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi
riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di
materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti
di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per
incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da
imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi
destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di
recupero dei rifiuti di imballaggi;
c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione
consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da
adottarsi previa consultazione degli operatori economici
interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli
operatori economici conformemente al principio "chi inquina
paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo il
principio della "responsabilità condivisa", l'attività
di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai
seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che il costo della raccolta, della
valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio
sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione
delle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e
che la Pubblica Amministrazione organizzi la raccolta
differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti
istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in
particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi
usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta
differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2
riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in
particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione,
di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi
quali si presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli
imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
4. In conformità alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell'Unione Europea, con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero
risultare necessarie nell'applicazione delle disposizioni del
presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi
pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari
di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli
imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano
interessati aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di
concerto con il Ministro della sanità.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in conformità alla determinazioni
adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per
facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il
riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta
informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli
imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione
europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa
vigente in materia di etichettatura.
Articolo 37
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i
produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi
finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi
fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli
obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1·
gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i
soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero
dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (74),
i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare
precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per
ciascun materiale per tipo di imballaggio immesso sul mercato,
nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi
riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati
provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994,
n. 70 (75).
Le predette comunicazioni possono essere presentate dai Consorzi
di cui all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli
stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei
rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni
dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle diverse
tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di
natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario,
proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il
cui introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato
per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad
apposito capitolo del ministero dell'ambiente. Dette somme
saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta
differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai
rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché
a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli
scarti, e sono adottati ed aggiornati in conformità alla
normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente
e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificano alla
Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalità
di cui agli articoli 12, 16 e 17 della Direttiva 94/62/CE (76)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del
presente Titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del
comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare
nell'ambito del Titolo medesimo.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono
periodicamente all'Unione Europea e agli altri Paesi membri i
dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le
tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione
Europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997.
Articolo 38
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili
della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e
37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della
raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti
di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il
gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli
utilizzatori costituiscono il sono obbligati a
partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41. Per gli utilizzatori che partecipano al
Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui
all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che
effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi
usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro,
su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal
servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo,
possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo,
il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti
a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e
terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché
a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore
e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui
all'articolo 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui
all'articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al
comma 3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli
imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei
rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la
raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano
informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui
all'articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 un proprio
Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per
l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo
40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui
all'articolo 26 una relazione sulla gestione, comprensiva del
programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e
nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli
scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della
normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati
provvedimenti sono obbligati a partecipare ai Consorzi di cui
all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i
costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata, non deve comportare oneri economici per il
consumatore.
Articolo 39
(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica
Amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi
adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al
consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di
imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di
rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del
territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto
geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere
effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il
coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non attivi
la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attività
di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari
sulle superfici pubbliche o la possono integrare se
insufficiente.
2-bis. La Pubblica amministrazione incoraggia, ove
opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti
di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e
altri prodotti.
2-ter. Il ministero dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle
misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione
di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).
2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento
delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di
cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione
dell'Unione Europea le norme nazionali di cui al medesimo
articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme
armonizzate.
Articolo 40
(Consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa
degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi
secondari e terziari su superfici private, e il ritiro, su
indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio
pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, i produttori che non provvedono ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un
Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità
giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti
Consorzi sono costituiti dai proventi delle attività e dai
contributi dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al
Consorzio Nazionale Imballaggi ed all'Osservatorio di cui
all'articolo 26 un proprio Programma specifico di
prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del
programma generale di cui all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41 l'elenco degli associati ed una relazione sulla
gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
Articolo 41
(Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di
recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo
con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle
pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori
costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Titolo, il Consorzio
Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le Regioni e con le
Pubbliche Amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali
in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la
raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati
a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le Pubbliche Amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera
a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei
rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40,
comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti
locali per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i Consorzi di
cui all'articolo 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra
l'Amministrazione Pubblica, i Consorzi e gli altri operatori
economici;
g) organizza, in accordo con le Pubbliche
Amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai
fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi
della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei
rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio
di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale,
al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi
usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia
di materiale.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro
su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione
del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori,
utilizzatori e Pubblica Amministrazione. In particolare, tale
accordo stabilisce:
a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio da versare ai Comuni, determinati secondo
criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione
del servizio medesimo nonché sulla base della tariffa di cui
all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in
relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di
recupero.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26,
che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i
successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai
mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi
delle attività e con i contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei
componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato
dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
9. I Consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9-quater,
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (77),
cessano di funzionare all'atto della costituzione del Consorzio
di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma
1 subentra nei diritti e negli obblighi dei Consorzi obbligatori
di cui all'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475 (78),
ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente
alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione
ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali
patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai
costi della raccolta differenziata riciclaggio e recupero dei
rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio
pubblico della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i
termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello
stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un
commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di
cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può
determinare con proprio decreto l'entità dei costi della
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi a carico dei
produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma
10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti
stessi da parte dei produttori.
Articolo 42
(Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di
cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il CONAI
elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con
riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio,
le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di
imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di
rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di
imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di
rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di
imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio
allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o
rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e
riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina,
inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di
rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e
nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa
scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole
tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale
in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio
rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) le necessarie integrazioni
con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti.
3. Il Programma generale è trasmesso per il parere
all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed è
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.
Con la medesima procedura si provvede alle eventuali
modificazioni e integrazioni del Programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla
costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41, e, successivamente, dall'inizio del quinquennio
di riferimento, lo stesso è elaborato in via sostitutiva
dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli
obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti
ai sensi della direttiva 94/62/CE (79)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni .
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono
integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle
disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 43
(Divieti)
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli
scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e
recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1· gennaio 1998 è vietato immettere
nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali
imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal
commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio
pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata
attivata.
3. A decorrere dal 1· gennaio 1998 possono essere
commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard
europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in
conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9
della direttiva 94/62/CE (80)
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994 e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1· gennaio
1998 si presume che siano soddisfatti tutti i predetti
requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle
pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee,
ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle
norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o
componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi
interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di
concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente
superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30
giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione
di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai
circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e
controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di
cui al comma 4, lettera c).

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