Gestione
di particolari categorie di rifiuti
Articolo 44
(Beni durevoli)
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito
la loro durata operativa devono essere consegnati a un
rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di
tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle
imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di
raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle
priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli
importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo
smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al
rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove
accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui
al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità
di importatori, e i soggetti, pubblici e privati, che ne
gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo
smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui
agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su
tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i
beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei
soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al
comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori e i
distributori, e le loro associazioni di categoria, possono
altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi
dell'articolo 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il
trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei
rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di
categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono
sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al Catasto,
della tenuta dei registri di carico e scarico, della
compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva
autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli
11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente
allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del
presente articolo al termine della loro vita operativa, può
essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La
cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita
del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è
svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata,
di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta,
ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli
acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla
restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia
equivalente o documentino l'avvenuto restituzione dello stesso
alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui
al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo,
sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
Articolo 45
(Rifiuti sanitari)
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione
di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in
condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi
per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni.
Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito
temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette
condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura
pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della
disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti
all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di
smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti
mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi
del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo
smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al
fabbisogno, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro
della sanità ed il Ministro dell'ambiente può autorizzare lo
smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica
controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione
dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta
giorni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione,
sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una
corretta gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati
agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti
sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha
prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli
articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto
compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
Articolo 46
(Veicoli a motore e rimorchi)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un
rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello
stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali
centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da
parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un
rimorchio destinato alla demolizione può altresì
consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al
comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o
rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da
organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli
acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923
del Codice civile (81),
sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi
e con le procedure determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro
dell'ambiente e dell'industria del commercio e dell'artigianato,
e dei trasporti e della navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le
succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal
quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario
e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché
l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del
concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a
provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal
Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del
centro di raccolta o del concessionario o del titolare della
succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del
veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni dalla
consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario,
il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice deve
comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e
consegnare il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che
provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (82).
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il
proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e
amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i
concessionari e i gestori delle succursali delle case
costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare,
smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da
avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami
senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia
e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti
devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di
uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (83).
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6 bis
e 6 ter sono soggetti i responsabili dei centri di
raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(84) nel
caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215,
comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(85).
6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (86)
le parole "la distruzione, la demolizione" sono
sostituite dalle parole "la cessazione della circolazione
di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla
demolizione".
7. È consentito il commercio delle parti di ricambio
recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione
di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei
veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti
attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122 (87),
e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (88).
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di
autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al
cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative
alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle
operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle
parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Articolo 47
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e
dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di
diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da
uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il
trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali
e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o
conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di
studi di settore al fine di migliorare, economicamente e
tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali
esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate
in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello
statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli
e grassi vegetali ed animali, esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi
vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese
che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli
e grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono
determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di
ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente
sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete
al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di
adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate,
agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e
riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti
stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può nei limiti e
nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese
pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi
medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e
degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso
alimentare destinati al mercato interno, determinati
annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del
Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro
dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro
sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una
relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo
stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al
comma 2, chiunque, in ragione della propria attività detiene
oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a
conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in
attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi
animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi
in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
materia di smaltimento.
Articolo 48
(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in
polietilene)
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di
polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio
per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi
gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b),
c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli
articoli 45 e 46.
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative
delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni
in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di
favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del
ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di
recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme
di recupero dei rifiuti di beni in polietilene ;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre
il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di
raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in
polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente
conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni
contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il
Consorzio può ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio
sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate
in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello
statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni
due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di
riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti
obiettivi può stabilire un contributo percentuale di
riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture
emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia
prima per forniture destinate alla produzione di beni di
polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto
privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8,
chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di
beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal
Consorzio.

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