Tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 49
(Istituzione della tariffa)
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla
sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della
finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175 come sostituito dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (89)
ed al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 (90)
è soppressa a decorrere dai termini previsti dal
regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma
5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa di cui al comma 2.
1-bis. Resta, comunque,
ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di
deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso
pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una
tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso
privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4-bis. A decorrere
dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata
in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a
presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano
finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare
la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie
per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e
della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
da parte dei comuni.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di
utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare
nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione
del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli Enti locali, anche in
relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel
rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta
differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad
eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio che resta a carico dei produttori e degli
utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli
adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si
tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività
e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione
programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai
fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il
servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che
il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di
recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può
essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso,
tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (91),
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43 (92).
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il
sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 (93).

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