Titolo V
Sistema sanzionatorio e disposizioni
transitorie e finali

Capo I
Sanzioni

Articolo 50
(Abbandono di rifiuti)
1.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
2.
Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (94), il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Articolo 51
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1.
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (95) consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 47, comma 12, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

Articolo 51-bis
(Bonifica dei siti)
Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.
Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può esser subordinato alla esecuzione degli interventi di messa di sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

Articolo 52
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1.
Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (96), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2.
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
3.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (97) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.

Articolo 53
(Traffico illecito di rifiuti)
1.
Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE 259/93 (98) del Consiglio del 1· febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del medesimo regolamento (99), è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (100), per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Articolo 54
(Imballaggi)
1.
I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 28 febbraio 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 né adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Articolo 55
(Competenza e giurisdizione)
1.
Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (101) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (102).
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 55-bis
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.

Capo II
Disposizioni
transitorie e finali

Articolo 56
(Abrogazione di norme)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366 (103);
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (104);
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies (105);
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1 (106);
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45 (107);
f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (108), e successive modificazioni;
f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (109);
f-ter) l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (
110), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.
2.
Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (111) , adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (112), adotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 57
(Disposizioni transitorie)
1.
Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province e agli altri enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (113).
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (114), restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le attività e i rifiuti che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano esclusi dal regime dei rifiuti, ivi compresi l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 entro e non oltre il 30 giugno 1999. (115)
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 (116), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (117), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio e che risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attività può essere continuato senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (
118), continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (119), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi.

Articolo 58
(Disposizioni finali)
1.
Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1994, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità" (120).
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (121), ha personalità giuridica di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (122), ha personalità giuridica di diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter (123) e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1· maggio 1997.
7-bis. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (124) sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.
7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.