Come procedere
 

 

1. Sono obbligato a presentare il MUD?

Per i soggetti pubblici e privati si veda "quali sono i soggetti obbligati"
I soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto il MUD non devono presentare il MUD, neanche in bianco.

2. Quali codici uso?

Si usano i codici europei (CER) - allegati A e D al Dlgs 22/1997.
Il codice del rifiuto è quello in cui le tre coppie di cifre sono diverse dal doppio zero (00).
 

3. Qual è la normativa di riferimento?

- Legge 70/1994
- Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni (artt. 11, c. 3;19, c. 4-bis; 38, c. 2 e 44, c. 3)
- Dpcm 31 marzo 1999
 

4. Come compilo e presento il MUD su supporto magnetico?

Chi esegue attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) deve presentare il MUD esclusivamente su supporto magnetico. Quindi, la scelta tra supporto magnetico o carta può essere effettuata solo dai produttori di rifiuti.

I supporti magnetici possono recare le dichiarazioni relative a più unità locali, appartenenti sia ad un unico soggetto dichiarante sia a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla).

Il soggetto che compila il supporto magnetico deve apporre una etichetta recante i seguenti dati:
• identificativi del dichiarante o del centro di servizi che ha compilato il supporto magnetico (nome o ragione sociale, indirizzo, telefono)
• oggetto: MUD 2000
• codifica: EBCIC o ASCII (solo per i nastri magnetici)
• densità di registrazione: 1.600 o 6.250 (solo per i nastri magnetici a bobina)
• sistema operativo (versione e release) usato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.)
• numero progressivo del supporto magnetico
• numero complessivo dei supporti
• data di compilazione del supporto

Il supporto magnetico deve essere accompagnato da:
• stampa delle Sezioni anagrafiche (Schede SA1 e SA2) relative a tutte le unità locali firmate per esteso dai rispettivi dichiaranti (legale rappresentante o suo delegato). Per ogni dichiarazione presente nel supporto va prodotta una stampa della sezione anagrafica;
• attestazione del versamento dei diritti di segreteria;
• "modulo riepilogativo per la presentazione su supporto informatico" di cui all’allegato 7

Il tutto va confezionato con la massima cura in un plico (ogni plico può contenere più supporti magnetici)

5. Come compilo e presento il MUD su carta?

Chi esegue attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) deve presentare il MUD esclusivamente su supporto magnetico. Quindi, la scelta tra supporto magnetico o carta, può essere effettuata solo dai produttori di rifiuti.

Si può utilizzare la modulistica allegata al Dpcm 31 marzo 1999 fotocopiandola dalla Gazzetta ufficiale (S.O. n. 70 alla G.U. 14 aprile 1999, n. 86) oppure si veda Modulistica - schede per la dichiarazione ambientale

Per la compilazione:
• usare inchiostro nero (a macchina o a mano con caratteri in stampatello);
• non cancellare, non effettuare abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto riportato dalla modulistica;
• rimanere all’interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra.

Il plico va spedito o consegnato (v. punto 11) in busta chiusa. Sulla busta vanno riportati i dati identificativi della dichiarazione come riportati nell'allegato 3 al Dpcm 31 marzo 1999.
Ogni busta deve contenere il MUD relativo ad una sola unità locale e la relativa attestazione del versamento dei diritti di segreteria (v. punti 8 e 9)

6. Come indico le quantità numeriche?

Devono essere espresse nelle unità di misura indicate nella modulistica. Se necessario, approssimare alla seconda o terza cifra decimale arrotondando all’unità superiore se la terza o la quarta cifra decimali sono superiori a 5 (es. 22,516 diventa 22,52. Invece, 22,4515 diventa 22,451)

7. Quanti MUD presento?

Uno per ogni unità locale del soggetto obbligato

8. Quanto pago per i diritti di segreteria previsti dalla legge 70/1994?

supporto magnetico: L. 20.000 per ogni Scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate;
carta: L. 30.000 (non è consentita la presentazione di denunce multiple)

9. Come pago i diritti di segreteria previsti dalla legge 70/1994?

In ogni caso, il diritto di segreteria è versato alla Ccia mediante c/c postale. Nella causale di versamento si dovrà riportare:
- il codice fiscale del dichiarante;
- la dizione "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - (legge 70/94)"
La parte del bollettino di c/c recante la dizione: "ATTESTAZIONE di un versamento" andrà presentata alla Camera di commercio unitamente al MUD.

 

In caso di dichiarazioni multiple (ovviamente) su supporto magnetico, il soggetto che presenta la dichiarazione, per conto dei dichiaranti (cioè il "compilatore"), effettua il versamento dei diritti di segreteria relativo all’insieme di tutti i MUD presentati - per ciascun plico inviato - in un’unica soluzione. Cioè, utilizzerà un solo bollettino di pagamento su c/c postale di importo pari alla somma dell’importo dei diritti dovuti per ogni singolo MUD contenuto nella dichiarazione multipla.

11. A chi presento il MUD?

Alla Camera di commercio della Provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui si riferisce il singolo MUD.

La presentazione alla Ccia può avvenire mediante:
• raccomandata senza avviso di ricevimento
• consegna diretta alla sede della stessa Ccia.

12. Entro quando devo presentare il MUD?

Entro il 30 aprile di ogni anno.
Il ritardo (sanzionato) è ammesso solo entro il 29 giugno di ogni anno. Oltre tale data, il ritardo equivale all’omissione.
 

13. Dopo averlo presentato, posso correggere il MUD?

Modifiche o integrazioni vanno apportate presentando un nuovo MUD completo anche dei dati già dichiarati. Sulla busta che lo contiene va scritto "ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL (indicare data)".
È necessario pagare nuovamente il diritto di segreteria.
Il tutto va effettuato entro il 30 aprile. Dopo tale data, si applicano le sanzioni previste (anche quella stabilita per il ritardo entro il 29 giugno - v. punto 14)

14. Quali sanzioni subisco se non presento il MUD, se lo sbaglio o lo presento in ritardo?

omissione: sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 30 milioni di lire;
presentazione incompleta o inesatta: idem;
presentazione in ritardo (29 giugno): sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000;
(per indicazioni incomplete o inesatte che, però, consentono di ricostruire le informazioni dovute: sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni) articolo 52, commi 1 e 4, Dlgs 22/1997

15. Come mi comporto per gli imballaggi?

Quando gli imballaggi sono ancora "beni" e non "rifiuti" la "SEZIONE IMBALLAGGI" dovrà essere compilata ed inviata da produttori ed utilizzatori di imballaggi e materiali di imballaggio (come definiti dall’art. 35, Dlgs 22/1997). In tale ambito rientrano anche i "riutilizzatori"; infatti, un "imballaggio" riutilizzato (quindi, un bene) diventa "rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato" (art. 35, comma 1, lett. h, Dlgs 22/1997). Solo in quel momento si applica il "Decreto Ronchi".
I dati richiesti, infatti, sono relativi alla produzione dei "beni imballaggi" e non alla gestione dei "rifiuti imballaggi".
La mancata o errata presentazione di tale Sezione non è sanzionata. Infatti, le sanzioni previste dall'art. 52 del "Decreto Ronchi" per omessa, incompleta o ritardata presentazione dei dati relativi ai "rifiuti" sono riferite (per espresso richiamo di tale articolo 52) alla "comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3" senza citazione di alcun altro articolo. Il nostro ordinamento non consente l'applicazione analogica delle sanzioni (né penali, né amministrative).
Per i "rifiuti imballaggi", invece, si userà la specifica sezione rifiuti e in tale situazione ritornano applicabili tutte le sanzioni del caso.