1.
Sono obbligato a presentare il MUD?
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Per
i soggetti pubblici e privati si veda "quali
sono i soggetti obbligati"
I soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività
per le quali è previsto il MUD non devono presentare il
MUD, neanche in bianco.
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2.
Quali codici uso?
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Si
usano i codici europei (CER) - allegati A e D al Dlgs
22/1997.
Il codice del rifiuto è quello in cui le tre coppie di
cifre sono diverse dal doppio zero (00).
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3.
Qual è la normativa di riferimento?
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-
Legge 70/1994
- Dlgs 22/1997 e successive
modifiche e integrazioni (artt. 11, c. 3;19, c. 4-bis;
38, c. 2 e 44, c. 3)
- Dpcm 31 marzo 1999
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4.
Come compilo e presento il MUD su supporto magnetico?
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Chi
esegue attività di gestione dei rifiuti (raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento) deve presentare il
MUD esclusivamente su supporto magnetico. Quindi, la
scelta tra supporto magnetico o carta può essere
effettuata solo dai produttori di rifiuti.
I
supporti magnetici possono recare le dichiarazioni
relative a più unità locali, appartenenti sia ad un
unico soggetto dichiarante sia a più soggetti
dichiaranti (dichiarazione multipla).
Il
soggetto che compila il supporto magnetico deve apporre
una etichetta recante i seguenti dati:
• identificativi del dichiarante o del centro di
servizi che ha compilato il supporto magnetico (nome o
ragione sociale, indirizzo, telefono)
• oggetto: MUD 2000
• codifica: EBCIC o ASCII (solo per i nastri
magnetici)
• densità di registrazione: 1.600 o 6.250 (solo per i
nastri magnetici a bobina)
• sistema operativo (versione e release) usato per
produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.)
• numero progressivo del supporto magnetico
• numero complessivo dei supporti
• data di compilazione del supporto
Il
supporto magnetico deve essere accompagnato da:
• stampa delle Sezioni anagrafiche (Schede SA1 e SA2)
relative a tutte le unità locali firmate per esteso dai
rispettivi dichiaranti (legale rappresentante o suo
delegato). Per ogni dichiarazione presente nel supporto
va prodotta una stampa della sezione anagrafica;
• attestazione del versamento dei diritti di
segreteria;
• "modulo riepilogativo per la presentazione su
supporto informatico" di cui all’allegato 7
Il
tutto va confezionato con la massima cura in un plico
(ogni plico può contenere più supporti magnetici)
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5.
Come compilo e presento il MUD su carta?
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Chi
esegue attività di gestione dei rifiuti (raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento) deve presentare il
MUD esclusivamente su supporto magnetico. Quindi, la
scelta tra supporto magnetico o carta, può essere
effettuata solo dai produttori di rifiuti.
Si
può utilizzare la modulistica allegata al Dpcm
31 marzo 1999 fotocopiandola dalla Gazzetta
ufficiale (S.O. n. 70 alla G.U. 14 aprile 1999, n. 86)
oppure si veda Modulistica
- schede per la dichiarazione ambientale
Per
la compilazione:
• usare inchiostro nero (a macchina o a mano con
caratteri in stampatello);
• non cancellare, non effettuare abrasioni o scritte
aggiuntive rispetto a quanto riportato dalla
modulistica;
• rimanere all’interno degli appositi spazi,
separando le parole e partendo da sinistra.
Il
plico va spedito o consegnato (v. punto 11) in busta
chiusa. Sulla busta vanno riportati i dati
identificativi della dichiarazione come riportati
nell'allegato 3 al Dpcm 31
marzo 1999.
Ogni busta deve contenere il MUD relativo ad una sola
unità locale e la relativa attestazione del versamento
dei diritti di segreteria (v. punti 8 e 9)
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6.
Come indico le quantità numeriche?
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Devono
essere espresse nelle unità di misura indicate nella
modulistica. Se necessario, approssimare alla seconda o
terza cifra decimale arrotondando all’unità superiore
se la terza o la quarta cifra decimali sono superiori a
5 (es. 22,516 diventa 22,52. Invece, 22,4515 diventa
22,451)
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7.
Quanti MUD presento?
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Uno
per ogni unità locale del soggetto obbligato
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8.
Quanto pago per i diritti di segreteria previsti dalla
legge 70/1994?
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•
supporto magnetico: L. 20.000 per ogni
Scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate;
• carta: L. 30.000 (non è consentita la
presentazione di denunce multiple)
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9.
Come pago i diritti di segreteria previsti dalla legge
70/1994?
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In
ogni caso, il diritto di segreteria è versato alla Ccia
mediante c/c postale. Nella causale di versamento si
dovrà riportare:
- il codice fiscale del dichiarante;
- la dizione "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - (legge
70/94)"
La parte del bollettino di c/c recante la dizione:
"ATTESTAZIONE di un versamento" andrà
presentata alla Camera di commercio unitamente al MUD.
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In
caso di dichiarazioni multiple (ovviamente) su supporto
magnetico, il soggetto che presenta la dichiarazione,
per conto dei dichiaranti (cioè il
"compilatore"), effettua il versamento dei
diritti di segreteria relativo all’insieme di tutti i
MUD presentati - per ciascun plico inviato - in
un’unica soluzione. Cioè, utilizzerà un solo
bollettino di pagamento su c/c postale di importo pari
alla somma dell’importo dei diritti dovuti per ogni
singolo MUD contenuto nella dichiarazione multipla.
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11.
A chi presento il MUD?
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Alla
Camera di commercio
della Provincia nel cui territorio ha sede l’unità
locale cui si riferisce il singolo MUD.
La
presentazione alla Ccia può avvenire mediante:
• raccomandata senza avviso di ricevimento
• consegna diretta alla sede della stessa Ccia.
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12.
Entro quando devo presentare il MUD?
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Entro
il 30 aprile di ogni anno.
Il ritardo (sanzionato) è ammesso solo entro il 29
giugno di ogni anno. Oltre tale data, il ritardo
equivale all’omissione.
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13.
Dopo averlo presentato, posso correggere il MUD?
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Modifiche
o integrazioni vanno apportate presentando un nuovo MUD
completo anche dei dati già dichiarati. Sulla busta che
lo contiene va scritto "ANNULLA E SOSTITUISCE LA
PRECEDENTE DEL (indicare data)".
È necessario pagare nuovamente il diritto di
segreteria.
Il tutto va effettuato entro il 30 aprile. Dopo tale
data, si applicano le sanzioni previste (anche quella
stabilita per il ritardo entro il 29 giugno - v. punto
14)
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14.
Quali sanzioni subisco se non presento il MUD, se lo
sbaglio o lo presento in ritardo?
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•
omissione: sanzione amministrativa pecuniaria da
5 a 30 milioni di lire;
• presentazione incompleta o inesatta:
idem;
• presentazione in ritardo (29
giugno): sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 50.000 a lire 300.000;
(per indicazioni incomplete o inesatte che, però,
consentono di ricostruire le informazioni dovute:
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a
lire 3 milioni) articolo 52, commi 1 e 4, Dlgs 22/1997
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15.
Come mi comporto per gli imballaggi?
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Quando
gli imballaggi sono ancora "beni" e non
"rifiuti" la "SEZIONE IMBALLAGGI"
dovrà essere compilata ed inviata da produttori ed
utilizzatori di imballaggi e materiali di imballaggio
(come definiti dall’art. 35, Dlgs 22/1997). In tale
ambito rientrano anche i "riutilizzatori";
infatti, un "imballaggio" riutilizzato
(quindi, un bene) diventa "rifiuto di imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato" (art. 35, comma
1, lett. h, Dlgs 22/1997). Solo in quel momento si
applica il "Decreto Ronchi".
I dati richiesti, infatti, sono relativi alla produzione
dei "beni imballaggi" e non alla gestione dei
"rifiuti imballaggi".
La mancata o errata presentazione di tale Sezione non
è sanzionata. Infatti, le sanzioni previste dall'art.
52 del "Decreto Ronchi" per omessa, incompleta
o ritardata presentazione dei dati relativi ai
"rifiuti" sono riferite (per espresso richiamo
di tale articolo 52) alla "comunicazione di cui
all'articolo 11, comma 3" senza citazione di alcun
altro articolo. Il nostro ordinamento non consente
l'applicazione analogica delle sanzioni (né penali, né
amministrative).
Per i "rifiuti imballaggi", invece, si userà
la specifica sezione rifiuti e in tale situazione
ritornano applicabili tutte le sanzioni del caso.
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